Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
Art. 3 bis
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
2 Lettera b) del comma 2 interpretata da art. 6, comma 11, L. R. 18/2011
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 166, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 15, comma 1, L. R. 13/2014