Art. 36 bis
(Contributi agli Enti locali per attivitā di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale)
1. L'Amministrazione Regionale č autorizzata a concedere agli Enti locali, a seguito di motivata istanza, contributi a sostegno di attivitā di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale, a beneficio di localitā non servite da servizi di TPL e di trasposto scolastico in ambito montano particolarmente gravoso a causa della particolare orografia del territorio.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 25/2016