Art. 32
(Disponibilitą delle infrastrutture)
1. Le infrastrutture previste dal PRTPL in quanto funzionali ai servizi di trasporto pubblico sono messe a disposizione dei successivi affidatari del servizio, al fine di assicurare la continuitą e la coerenza delle scelte pianificatorie effettuate dall'Amministrazione regionale, secondo le modalitą previste dagli atti di gara.