Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Tabella A abrogata da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007
2 Capo I del Titolo I aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 16/2008
3 Capo II del Titolo I aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
4 Articolo 3 bis aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
5 Articolo 3 ter aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
6 Articolo 3 quater aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
7 Articolo 3 quinquies aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
8 Articolo 37 bis aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2010
9 Articolo 41 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 13/2014
10 Articolo 62 bis aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 25/2015
11 Articolo 62 ter aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 25/2015
12 Articolo 62 quater aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 25/2015
13 Articolo 36 bis aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 25/2016
14 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 3, L. R. 32/2017
15 Articolo 46 bis aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 20/2018
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
 Principi generali
Art. 1
 (Finalità e principi generali)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge detta norme attuative del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità e provvede al trasferimento di funzioni sulla base dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e autonomia organizzativa e regolamentare in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
2. La Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza in riferimento alle funzioni conferite.
Capo II
 Pianificazione del sistema regionale di trasporto
Art. 3 bis
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
2 Lettera b) del comma 2 interpretata da art. 6, comma 11, L. R. 18/2011
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 166, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 15, comma 1, L. R. 13/2014
Art. 3 ter
1. Il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto comprende in particolare il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto che individua gli interventi infrastrutturali necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto con l'obiettivo di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo e aereo.
3. I documenti di cui al comma 2 possono essere prodotti e rappresentati anche attraverso banche dati e altri sistemi informatici.
4. Il procedimento di formazione e l'efficacia del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto sono disciplinati dall'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale), e successive modifiche.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 15, L. R. 18/2011
Art. 3 quater
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 3, L. R. 8/2018
3 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 16, comma 1, L. R. 8/2018
TITOLO II
 RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Capo I
 Finalità e disposizioni generali
Art. 4
2. La Regione sostiene la riqualificazione dell'offerta di trasporto, assicurando finanziamenti a supporto del costo complessivo dei servizi regionali, in modo tale da garantire l'equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, tenuto conto del principio di solidarietà per assicurare omogeneità nelle prestazioni anche nelle aree più svantaggiate e a domanda debole.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 44, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 5
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) sistema del trasporto pubblico regionale e locale (sistema del trasporto pubblico): l'insieme dei servizi di trasporto di interesse della Regione, comprendenti i servizi di linea ferroviari, tramviari, automobilistici e marittimi svolti su percorso prestabilito o nelle forme flessibili, organizzati per l'integrazione dei diversi sistemi di mobilità, adibiti al trasporto collettivo di persone e cose;
b) Piano regionale del trasporto pubblico locale (Piano o PRTPL): lo strumento di pianificazione e programmazione regionale con il quale la Regione svolge le funzioni di cui all'articolo 13;
c) rete di trasporto: l'articolazione del sistema del trasporto pubblico suddivisa in più livelli come specificati dall'articolo 8;
e) servizi ferroviari regionali: i collegamenti ferroviari effettuati esclusivamente all'interno del territorio regionale;
g) servizi ferroviari metropolitani: i collegamenti ferroviari tra più Comuni;
h) servizi automobilistici di linea: i servizi che seguono un itinerario compreso tra due capolinea rientranti nell'ambito della rete di trasporto di primo e di secondo livello;
i) servizi automobilistici flessibili: i servizi effettuati anche a chiamata in zone e orari a domanda debole, da espletarsi su percorrenze fisse o variabili e con l'ausilio di idonee tecnologie, costituenti la rete di trasporto di terzo livello;
j) zone a domanda debole: le aree territoriali i cui criteri di individuazione sono definiti dal PRTPL di cui all'articolo 13;
k) servizi marittimi regionali di linea: i servizi di navigazione che collegano prevalentemente due o più località del territorio regionale;
n) carta dei servizi: il documento adottato dall'affidatario secondo lo schema tipo approvato dalla Regione ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini.
Capo II
 Ripartizione delle funzioni
Art. 11
 (Delega alle Province)
Note:
1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 12
 (Funzioni dei Comuni)
2. La pianificazione complementare di competenza comunale, di cui all'articolo 16, è svolta in coerenza con le prescrizioni del Piano territoriale regionale e con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13.
3. Al Comune è, altresì, delegata l'attivazione dei servizi aggiuntivi automobilistici, tramviari o marittimi, coerenti con le finalità del PRTPL e non interferenti con quelli affidati ai sensi dell'articolo 17, con oneri a carico del bilancio comunale e previo nulla-osta della Provincia.
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 17, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 33/2015
Capo III
 Attività pianificatoria
Art. 13
 (Piano regionale del trasporto pubblico locale)
1. Il Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL) configura il sistema della pianificazione e programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto regionale e locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo in particolare a:
a) definire la rete del trasporto pubblico al fine di assicurare la massima mobilità sostenibile delle persone nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto, all'interno del quale vengono definiti i diversi ruoli da attribuire ai servizi ferroviari, a quelli automobilistici, a quelli tramviari e a quelli marittimi;
b) definire i livelli dei servizi di trasporto pubblico e provvedere alla loro classificazione;
c) individuare le forme organizzative più idonee a garantire l'integrazione modale del trasporto di persone;
d) stimare il costo di esercizio dei servizi con l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio finanziario, coperto nella misura massima del 35 per cento dai ricavi derivanti dalle tariffe;
e) definire i parametri di qualità e quantità dei servizi e il relativo sistema di valutazione;
f) stimare il fabbisogno finanziario necessario all'attuazione del PRTPL e individuare i criteri di intervento finanziario della Regione, sia in riferimento alle spese di gestione che a quelle di investimento, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e del territorio;
g) individuare la localizzazione delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico di interesse regionale in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, nonché dettare i criteri qualitativi e quantitativi per la realizzazione delle infrastrutture al di sotto della soglia di interesse regionale al servizio del trasporto pubblico;
h) garantire e promuovere la mobilità delle persone diversamente abili attraverso l'articolazione di specifici servizi e di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
i) definire gli indirizzi per la pianificazione complementare;
j) individuare soluzioni, anche a titolo sperimentale e in particolare per le aree urbane, finalizzate a ridurre i consumi energetici e l'inquinamento ambientale rendendole economicamente e tecnicamente compatibili;
k) individuare le aree interessate allo sviluppo della rete dei servizi flessibili e gli eventuali correlati parametri di esercizio qualitativi e quantitativi;
l) garantire una equa distribuzione dei servizi sulle diverse aree del territorio finalizzata a realizzare una piena integrazione della comunità regionale.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 73, L. R. 14/2012
Art. 16
 (Pianificazione complementare)
1. Gli strumenti di pianificazione complementare in materia di mobilità per la parte attinente al trasporto pubblico sono rappresentati in particolare dai seguenti documenti pianificatori:
a) piani urbani del traffico, di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, la cui deliberazione di approvazione comunale non può diventare esecutiva prima dell'approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale di cui all'articolo 10;
c) piani urbani della mobilità, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi (Legge di semplificazione 1999)).
2. Gli strumenti di pianificazione complementare di cui al comma 1 sono di norma predisposti e attuati da Comuni e Province, secondo il principio di sussidiarietà e in conformità a quanto disposto dal PRTPL.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 19, L. R. 12/2010
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2014
3 Comma 4 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 13/2014
Capo IV
 Affidamento dei servizi di trasporto pubblico
Art. 17
 (Procedure di affidamento)
1. L'Amministrazione regionale affida i servizi di trasporto pubblico secondo le procedure di legge a soggetti in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.
2. I servizi di trasporto pubblico sono affidati con il contratto di cui all'articolo 18, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL.
3. L'Amministrazione regionale individua nel bando di gara la natura giuridica che l'affidatario deve assumere per tutta la durata dell'affidamento qualora questi abbia partecipato alla gara sotto forma di associazione temporanea d'impresa.
6. Il bando può stabilire le modalità di offerta progettuale per la strutturazione dei servizi flessibili secondo le indicazioni del PRTPL e può individuare ulteriori servizi da affidare utilizzando il ribasso offerto. Il bando garantirà che le comunicazioni dell'affidatario con l'utenza avvengano anche attraverso l'uso delle lingue minoritarie delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 7 da art. 4, comma 97, lettera a), L. R. 14/2012
2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 7 da art. 4, comma 97, lettera b), L. R. 14/2012
3 Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 97, lettera c), L. R. 14/2012
4 Comma 7 ter aggiunto da art. 4, comma 97, lettera c), L. R. 14/2012
5 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 7 da art. 4, comma 9, L. R. 5/2013
6 Comma 5 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 18
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico è regolato da contratti di servizio stipulati tra la Regione e l'impresa o le imprese affidatarie, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 17.
2 bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, in attuazione dell'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la stazione appaltante, su proposta del Responsabile unico del procedimento, nomina il direttore dell'esecuzione del contratto.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 18, L. R. 22/2010
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 6, L. R. 44/2017
Art. 19
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 18, L. R. 22/2010
2 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 23/2013
3 Comma 2 abrogato da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 23/2013
4 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 23/2013
Art. 23
 (Obblighi dell'affidatario)
1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all' articolo 18. In particolare l'affidatario è tenuto a:
a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
d) garantire la qualità del servizio e una adeguata informazione all'utenza;
e) consentire e favorire senza indugio il libero accesso a veicoli, impianti e documentazione amministrativa e contabile, relativi ai servizi svolti nell'ambito del contratto di servizio, da parte dei soggetti preposti dalla presente legge alla vigilanza e al controllo, nonché consentire l'accesso alla documentazione anche per via telematica sulla base di specifiche operative stabilite dall'affidante;
f) dotarsi di un direttore o di un responsabile tecnico dell'esercizio che risponda del regolare svolgimento e della sicurezza del servizio;
g) adottare la carta dei servizi;
h) effettuare campagne di promozione del trasporto pubblico;
i) applicare, per ciascuna tipologia di attività del comparto dei trasporti svolta nell'ambito del contratto di servizio, il rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali di categoria e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;
j) assumere il personale dipendente del gestore cessante, ad eccezione di quello che il cessante intende conservare alle proprie dipendenze, con il mantenimento nel tempo dei diritti acquisiti dal lavoratore tramite contrattazione nazionale collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e, in generale, per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;
k) prestare idonee garanzie.
Art. 26
 (Decadenza)
2. In caso di decadenza dall'affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'affidatario del servizio, il quale risarcisce la Regione in relazione agli eventuali maggiori oneri che la stessa debba sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore e in relazione agli ulteriori danni.
3. L'Ente cui compete la vigilanza, qualora riscontri violazioni degli obblighi inerenti alla sicurezza, le contesta immediatamente all'affidatario, invitandolo alla regolarizzazione e fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.
5. La Provincia, decorso il termine di cui al comma 4, trasmette la documentazione alla Regione, unitamente alle eventuali osservazioni fatte pervenire dall'affidatario, al fine dell'adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali.
Art. 27
 (Subaffidamento dei servizi)
3. L'affidatario e l'impresa subaffidataria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
4. La decadenza o la revoca dell'affidamento comporta la contestuale decadenza del subaffidamento, senza riconoscimento di alcun indennizzo.
5. In caso di trasferimento dei lavoratori dall'impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni dell'articolo 28, comma 2.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 3, L. R. 13/2014
Art. 29
 (Sanzioni amministrative per l'affidatario)
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro in caso di contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui al comma 2 o recidiva in ciascuna di esse.
4. Chiunque eserciti servizi di trasporto pubblico senza titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 5.000 euro a 25.000 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia territorialmente competente.
Capo V
 Infrastrutture e programmi di investimento
Capo VI
 Norme speciali
Art. 34
1. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti fatte salve le disposizioni che seguono.
2. Hanno diritto alla libera circolazione:
a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale;
a bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20;
a ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;
a quater) gli appartenenti alle Forze Armate e ai Vigili del Fuoco, in divisa, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;
b) il personale regionale in servizio di vigilanza e di controllo, ai sensi del presente titolo, dotato di apposita tessera;
c) i minori dell’età indicata con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle previsioni contenute nei contratti di servizio o di accordi intervenuti con i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale;
c bis) altri soggetti individuati dalla Giunta regionale, con definizione delle relative modalità e previo reperimento delle relative risorse.
3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, gli utenti con un imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a 30.000 euro, se appartenenti alle seguenti categorie:
a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili, i minori che beneficino della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), oppure della indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a due terzi, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti;
d) i perseguitati politici e razziali italiani, gli ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia, gli esuli provenienti dagli ex territori italiani, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti.
4. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Il comma 2, lett. a) e il comma 3 possono trovare applicazione a decorrere dall'entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie stabilite dall'art. 38, c. 5, della presente legge.
2 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 3, L. R. 16/2008
3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 5, comma 56, L. R. 17/2008
4 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 5, comma 57, L. R. 17/2008
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 59, L. R. 17/2008
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 59, L. R. 17/2008
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 19, lettera f), L. R. 22/2010
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 16, comma 4, L. R. 13/2014
9 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 5, L. R. 13/2014
10 Lettera a bis) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 6, L. R. 13/2014
11 Lettera a bis) del comma 2 sostituita da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 29/2017
12 Lettera a ter) del comma 2 aggiunta da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 29/2017
13 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 29/2017
14 Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 29/2017
15 Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera e), L. R. 29/2017
16 Parole soppresse alla lettera c) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 29/2017
17 Parole soppresse alla lettera d) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera g), L. R. 29/2017
18 Comma 1 bis abrogato da art. 63, comma 1, lettera f), L. R. 29/2017
19 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20 Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21 Vedi anche quanto disposto dall'art. 44, comma 2, L. R. 6/2019
22 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 44, comma 4, lettera a), L. R. 6/2019
23 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 44, comma 4, lettera b), L. R. 6/2019
24 Comma 4 quater aggiunto da art. 44, comma 4, lettera c), L. R. 6/2019
25 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 19, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
26 Comma 4 quinquies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
27 Comma 4 sexies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
28 Comma 4 septies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
29 Lettera a quater) del comma 2 aggiunta da art. 5, comma 86, L. R. 13/2023
30 Parole aggiunte alla lettera a quater) del comma 2 da art. 5, comma 53, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 35
 (Sanzioni amministrative per gli utenti)
6 bis. Si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte dall'articolo 48, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
8. All'atto della contestazione è ammesso il pagamento della somma complessiva dovuta nelle mani dell'agente accertatore, verso il rilascio di apposita ricevuta.
9. Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l'agente accertatore inoltra il verbale di contestazione all'ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del medesimo. In tale caso, l'obbligato deve effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro quindici giorni dalla notificazione stessa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 27, L. R. 24/2009
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 27, L. R. 24/2009
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 20, L. R. 12/2010
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 7, L. R. 13/2014
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 16, comma 8, L. R. 13/2014
6 Comma 6 bis aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 29/2017
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 13/2019
8 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 13/2019
9 Parole aggiunte al comma 13 da art. 6, comma 8, lettera c), L. R. 13/2019
Capo VII
 Altre norme sul trasporto pubblico
Art. 36
 (Incentivi delle Province)
2. Le Province sono autorizzate a concedere ai Comuni i contributi previsti da altre leggi di settore concernenti il trasporto pubblico.
3. Le Province sono, altresì, autorizzate a concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di veicoli da adibire al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 24/2016
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 31/2017
4 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 23, L. R. 14/2018
Art. 37
 (Servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione)
1. I trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti a una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
3. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui ai commi precedenti, si applicano le medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 29 nei confronti dell'affidatario, con l'esclusione dell'infrazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 29.
4. Chiunque eserciti servizi non di linea con autobus senza la relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.625 euro a 15.750 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia che irroga la sanzione. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico della relativa Provincia.
Capo VIII
 Norme finali e transitorie
Art. 38
 (Norme transitorie)
1. I contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico locale.
2. Nelle more dell'adozione del PRTPL di cui all'articolo 13, i protocolli d'intesa stipulati con gli Enti locali necessari all'adeguamento del Piano regionale del trasporto pubblico locale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti sulla base delle norme previgenti.
3. La Regione e gli Enti locali, competenti per le rispettive Unità di Gestione, continuano ad esercitare le rispettive funzioni previste dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico fino alla data di naturale scadenza dei predetti contratti.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), e comma 3, possono trovare applicazione con riferimento all'attuale contratto di servizio a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per compensare i maggiori oneri derivanti dall'imposizione dell'obbligo di servizio.
6. I Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che ricevono contributi dalla Provincia per l'acquisto di scuolabus, devono prevedere in dotazione all'automezzo l'apposito meccanismo sollevatore per persone disabili. La presente disposizione si applica obbligatoriamente per un solo scuolabus del parco macchine comunale.
6 bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE - n. 1107/70, autorizza la proroga tecnica dei contratti di cui al comma 1, fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 18, L. R. 22/2010
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 4, comma 2, L. R. 23/2013
3 Comma 6 bis aggiunto da art. 16, comma 9, L. R. 13/2014
Art. 40
 (Servizi ferroviari regionali)
1. A far data dall'1 gennaio 2008, la Regione è competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del decreto legislativo 111/2004 e dell'articolo 1, comma 948, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge aventi efficacia fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti.
2. La vigilanza e il controllo sui servizi di cui al comma 1 sono esercitati ai sensi dell'articolo 33.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
4 Comma 1 interpretato da art. 4, comma 9, L. R. 5/2013
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 33/2015
6 Comma 1 bis sostituito da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015
7 Comma 1 ter sostituito da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 33/2015
8 Comma 1 quater abrogato da art. 2, comma 19, lettera d), L. R. 33/2015
9 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 19, lettera e), L. R. 33/2015
10 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 33/2015
11 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 24/2016
Art. 41
 (Servizi ferroviari interregionali)
1. La Regione gestisce i servizi ferroviari interregionali così come individuati dall'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 111/2004 nel rispetto dell'intesa da stipularsi con la Regione Veneto e il Ministero dei trasporti, a seguito dell'attribuzione delle risorse finanziarie da parte dello Stato.
Art. 42
 (Modifica di norme)
2.
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

Art. 44
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
a) la legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli Venezia Giulia);
b) l'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33 (Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
c) l'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali);
d) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
f) la legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998);
j) l'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare);
m) la legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti), con esclusione dell'articolo 10;
n) l'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
o) l'articolo 4, commi 40 e 41, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
p) l'articolo 61 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
TITOLO III
 RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO MERCI, MOTORIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE SU STRADA
Art. 46
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 111/2004, esercita funzioni di programmazione e indirizzo in materia di autotrasporto, motorizzazione e circolazione su strada e promuove la semplificazione delle procedure anche attraverso l'adozione di tecnologie avanzate nella gestione delle funzioni trasferite e nel rapporto con l'utenza.
2. La Regione, nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria e statale, definisce le materie, le modalità di svolgimento e i requisiti di ammissione degli esami di idoneità professionale, comprese le abilitazioni professionali nautiche, qualora non espressamente disciplinati da disposizioni di legge statale, e in particolare:
a) definisce criteri e modalità ai quali gli enti di formazione devono attenersi nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi per la preparazione all'esame di idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, previsti dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE dell'1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
d) monitora l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo, anche attraverso l'istituzione del Comitato di cui all'articolo 47.
Art. 46 bis
1. Al fine di garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 111/2004, in ordine alla spettanza alla Regione dei proventi e delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, l'Amministrazione regionale istituisce due collegamenti telematici denominati "Servizio revisioni Regione FVG" e "Servizio rinnovo validità patente Regione FVG", che prevedono la modalità di introito diretto e immediato dei diritti della motorizzazione a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 20/2018
Art. 47
 (Comitato di monitoraggio e coordinamento)
1. È istituito il Comitato di monitoraggio e coordinamento, di seguito denominato Comitato, al fine di monitorare l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo e promuovere il coordinamento delle istituzioni e la partecipazione delle organizzazioni sociali interessate, quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Esso dura in carica tre anni e ha sede presso la Direzione centrale competente per le materie di cui al presente titolo.
4. Le designazioni di cui al comma 3 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente per le materie di cui al presente titolo, nominato dal Direttore centrale.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 10/2016
2 Parole sostituite alla lettera d) del comma 3 da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
3 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
4 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 29/2017
5 Integrata la disciplina della lettera e) del comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 48
 (Funzioni delle Province in materia di autotrasporto)
3. Le Province trasmettono periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la struttura regionale competente in materia di trasporti anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.
Art. 49
 (Funzioni delle Province in materia di motorizzazione)
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:
a) esami per il conseguimento delle patenti, abilitazioni, licenze e titoli per quanto riguarda i ciclomotori e i veicoli, nonché rilascio dei relativi titoli;
f) rilascio e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli e delle relative targhe;
g) rilascio delle autorizzazioni per le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione;
h) gestione dello sportello telematico dell'automobilista;
i) attività tecnica di revisione e collaudo dei veicoli in circolazione;
j) visite periodiche, collaudi e stazzatura delle unità di navigazione;
k) aggiornamento dell'archivio nazionale del Centro elaborazione dati motorizzazione del Ministero dei trasporti per la parte di competenza;
Art. 51
 (Vigilanza sulle imprese di autoriparazione)
1. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni.
Art. 56
 (Trasferimento di risorse)
1. I beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili nella disponibilità degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex MCTC) che saranno trasferiti alla Regione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 111/2004, sono trasferiti in proprietà alle Province sulla base di un programma approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio e servizi generali di concerto con l'Assessore competente per le materie di cui al presente titolo, entro 180 giorni dalla data della loro consegna alla Regione.
2. La Regione, qualora ne abbia la titolarità alla data dell'1 gennaio 2008, dà in uso alle Province i beni di cui al comma 1, nelle more del trasferimento della proprietà degli stessi alle Province.
3. La Regione, qualora alla data dell'1 gennaio 2008 non abbia la titolarità dei beni di cui al comma 1 e fino al trasferimento degli stessi dallo Stato alla Regione, è autorizzata a stipulare accordi con lo Stato per l'utilizzo dei beni medesimi ai fini di assicurare continuità nella gestione dei servizi trasferiti.
4. Al fine di favorire il processo di devoluzione previsto dalla legge regionale 24/2006, il personale di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del decreto legislativo 111/2004, è inquadrato direttamente presso le Province, con decorrenza 1 gennaio 2008, sulla base della sede di servizio in essere alla data del 31 dicembre 2007, ovvero, nel caso di personale distaccato, sulla base della sede ove, alla medesima data, presta effettivo servizio nel numero complessivo di 152 unità, secondo la ripartizione individuata con decreto del Presidente della Regione previo accordo tra le Province.
5 ter. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza; al personale medesimo è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica di inquadramento. Nel caso in cui l'importo annuo complessivamente spettante al personale non dirigente a titolo di trattamento tabellare e di salario aggiuntivo risulti inferiore a quello annuo complessivamente in godimento, comprensivo del trattamento tabellare, dell'indennità di amministrazione e di ogni altra voce stipendiale avente carattere fisso e continuativo, la differenza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico; la retribuzione individuale di anzianità in godimento presso l'ente di provenienza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> non riassorbibile, salva diversa determinazione contrattuale. Nel caso in cui l'importo annuo complessivamente previsto per il personale dirigente a titolo di trattamento tabellare e di retribuzione di posizione, nell'importo più basso del valore minimo contrattualmente fissato, risulti inferiore a quello annuo complessivamente in godimento, comprensivo del trattamento tabellare, della retribuzione di posizione - parte fissa e di ogni altra voce stipendiale avente carattere fisso e continuativo, la differenza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico; la retribuzione individuale di anzianità in godimento presso l'ente di provenienza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> non riassorbibile, salva diversa determinazione contrattuale. Il personale inquadrato può optare per il mantenimento del regime previdenziale del comparto di provenienza limitatamente al trattamento pensionistico.
6. I proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di autotrasporto e motorizzazione, comprese quelle sanzionatorie, spettano alle Province.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007
2 Comma 5 sostituito da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007
4 Comma 5 ter aggiunto da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007
5 Comma 5 quater aggiunto da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007
6 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007
TITOLO IV
 RIORDINO IN MATERIA DI VIABILITÀ
Art. 59
 (Finalità)
1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia della viabilità in attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 9), della legge costituzionale 1/1963, del decreto legislativo 111/2004 e del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 33 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, concernenti modifica al decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilità e trasporti).
Art. 60
 (Funzioni della Regione)
Note:
1 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 14, comma 4, L. R. 29/2017
2 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
3 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
4 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
5 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 14, L. R. 12/2018
6 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 14/2021
7 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 14/2021
8 Lettera d bis) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2021
9 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 14/2021
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 70, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 61
 (Funzioni degli Enti locali)
2. Ai Comuni sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
Art. 63
1. La società di cui all' articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), di seguito denominata <<società>>, è a capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, a seguito degli indirizzi forniti dall’Amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all’articolo 3 dell’allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 , e successive modifiche, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale. Alla società, nel perseguimento dell'oggetto sociale, sono riconosciute le funzioni proprie di <<stazione appaltante>> e di <<ente espropriante>>. Per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie a rendere l’opera appaltabile, la società adotta come modalità ordinaria l’istituto della conferenza di servizi, chiedendone la convocazione alla vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture.
2. I beni patrimoniali già dell'Ente Nazionale per le Strade/ANAS SpA, Compartimento del Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 111/2004, possono essere conferiti in proprietà alla società per lo svolgimento dello scopo sociale; nel caso di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli stessi siano acquisiti al patrimonio indisponibile della società medesima.
3. I beni demaniali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 111/2004, trasferiti in proprietà o in possesso alla Regione, sono conferiti alla società in regime di concessione d'uso.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 65, L. R. 30/2007
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 54, comma 5, L. R. 16/2008
3 Comma 3 interpretato da art. 54, comma 6, L. R. 16/2008
4 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 24/2009
5 Comma 4 interpretato da art. 5, comma 3, L. R. 24/2009
6 Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 11/2011
7 Comma 7 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 11/2011
8 Articolo interpretato da art. 5, comma 22, L. R. 11/2011
9 Comma 1 interpretato da art. 5, comma 23, L. R. 11/2011
10 Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 13/2014
11 Comma 7 abrogato da art. 18, comma 2, L. R. 13/2014
12 Comma 7 quater aggiunto da art. 18, comma 3, L. R. 13/2014
13 Parole aggiunte al comma 7 quater da art. 5, comma 13, L. R. 20/2015
14 Comma 7 quater interpretato da art. 5, comma 14, L. R. 20/2015
15 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
16 Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
17 Parole aggiunte al comma 6 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
18 Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 20, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera g), L. R. 14/2021
20 Parole soppresse al comma 5 da art. 5, comma 1, lettera h), L. R. 14/2021
21 Parole soppresse al comma 6 da art. 5, comma 1, lettera i), L. R. 14/2021
22 Parole sostituite al comma 6 da art. 71, comma 1, L. R. 8/2022
23 Comma 7 quater abrogato da art. 5, comma 57, lettera a), L. R. 13/2022
24 Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
25 Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
26 Comma 1 bis aggiunto da art. 82, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
Art. 66
 (Finanza di progetto)
1. La Regione, anche tramite la società regionale, può promuovere la realizzazione in regime di finanza di progetto di strade assoggetabili a pedagizzazione sulla base della normativa vigente.
2. Gli interventi in regime di finanza di progetto sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'opera.
3. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di interventi caratterizzati da preponderante interesse pubblico e per i quali sia verificata la capacità di generare introiti in misura tale da prefigurare, compatibilmente con la disponibilità alla spesa dei fruitori dell'opera e in un periodo massimo trentennale, la redditività dell'investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e gestione.
4. Qualora, nel rapporto tra l'importo dell'investimento, i rientri da tariffa attesi e la durata della concessione non sia prefigurabile un risultato economico tale da rendere fattibile la realizzazione dell'opera con soli investimenti dell'imprenditore, è facoltà della Regione prevedere una quota di contribuzione pubblica alla realizzazione dell'opera nei limiti strettamente occorrenti al conseguimento dell'obiettivo gestionale ed in misura non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dell'intervento, ricomprendendo in questo il costo delle opere e dei correlati oneri finanziari e imposte.
5. Per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, la Regione può prevedere una durata della concessione anche superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra il costo stimato dell'opera e la redditività attesa dalla gestione.
6. Alla scadenza della concessione l'opera torna nella disponibilità dell'ente concedente in buono stato di conservazione.
Art. 69
 (Abrogazioni)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2008 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
a) legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91 (Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale nonché per la manutenzione di strade da parte di Enti locali);
b) legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilità), con esclusione degli articoli 8 e 21;
d) l'articolo 65, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), modificativo della legge regionale 22/1985.