Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Capo IX

Rendiconto generale

Art. 63

(Procedure)

(1)

1. Il rendiconto generale della Regione è deliberato annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed è trasmesso alla Corte dei conti per i fini previsti dalle disposizioni vigenti.

2. A intervenuta decisione della Corte dei conti, e in conformità ad essa, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del rendiconto.

3. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto è approvato dal Consiglio regionale in sessione diversa da quella di bilancio.

4. Il Consiglio regionale, con il proprio regolamento interno, definisce le modalità di esame e di approvazione.

Note:

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 1, L. R. 26/2015

Art. 64

(Rendiconto generale)

(2)

1. Il rendiconto generale della Regione è costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.

2. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese secondo un'articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, sulla base della classificazione per finalità e funzioni, e per unità di bilancio, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia ed efficienza.

3. A fronte delle somme previste per l'esercizio, il conto del bilancio comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) le somme costituenti minori entrate o economie di spesa;

f) le somme trasferite all'esercizio successivo.

4.

( ABROGATO )

(1)

5. Il conto generale del patrimonio comprende:

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

6. In allegato al rendiconto sono esposte riassuntivamente le spese degli enti funzionali. Al rendiconto è altresì allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Note:

Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera bb), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 1, L. R. 26/2015

Art. 65

(Relazione di verifica)

(1)

1. La Regione effettua in sede di rendicontazione una valutazione dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione dei programmi regionali. Tale valutazione, organizzata secondo un'articolazione per finalità e funzioni, è oggetto di una specifica relazione di verifica allegata al rendiconto generale.

Note:

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 1, L. R. 26/2015