Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Capo VI

Gestione delle spese

Art. 40

(Prenotazione delle risorse)

(1)(7)

1.La prenotazione delle risorse è l'atto con il quale l’organo competente appone un vincolo provvisorio sulle risorse relative a procedure in via di espletamento, a fronte di una spesa presuntivamente determinata.

(8)

2. La prenotazione delle risorse non è necessaria in caso di:

a) procedimenti finalizzati al trasferimento di risorse;

b) procedimenti finalizzati alla concessione di incentivi o contributi;

c) procedimenti finalizzati all'impegno della spesa relativa ai compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti di comitati e commissioni previsti da leggi regionali;

d) beneficiario, quantum e oggetto dell'intervento individuati dalla legge;

e) spese obbligatorie iscritte annualmente negli appositi elenchi;

f) spese gravanti su capitoli di partite di giro.

(5)(9)

3.

( ABROGATO )

(6)(10)

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 è altresì competente all'adozione dell'atto con il quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto da affidare, le procedure di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici ed i criteri di aggiudicazione degli appalti.

(2)(3)

4 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 individua gli elementi essenziali del contratto da affidare. La Centrale unica di committenza regionale, con proprio atto, individua le procedure di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici ed i criteri di aggiudicazione degli appalti.

(4)

Note:

Articolo sostituito da art. 13, comma 1, lettera t), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 17/2008

Comma 4 sostituito da art. 13, comma 4, lettera a), L. R. 27/2014

Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 4, lettera b), L. R. 27/2014

Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 1/2015

Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 1/2015

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 7, L. R. 45/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 13/2019

Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 13/2019

10  Comma 3 abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 13/2019

Art. 41

(Fasi della spesa)

1. Le fasi di gestione della spesa sono: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.

Art. 42

(Impegno della spesa)

1. Gli impegni della spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza dell'esercizio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base a un'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione scada entro il termine dell'esercizio.

(1)(2)(3)

Note:

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 25, comma 3 bis, L. R. 27/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 19, comma 1, L. R. 10/2014

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 25, comma 4, L. R. 27/2007 nel testo modificato da art. 19, comma 1, L. R. 10/2014

Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 1/2015

Art. 43

(Assunzione di impegni sugli esercizi futuri)

1. Per le spese d'investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale possono essere assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge.

(1)

2. Per le spese correnti possono essere assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, oppure quando ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.

(2)

3. Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione a norma dei commi 1 e 2 l'impegno può estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato di cui all'articolo 13, comma 4, fermo restando che formano impegni sugli stanziamenti di ciascun esercizio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

4. La legge finanziaria nella determinazione degli stanziamenti di bilancio tiene conto degli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 1/2015

Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 1/2015

Art. 44

(Impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali)

1. I contratti non sono soggetti ad approvazione.

2. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto, nei limiti delle risorse prenotate, quando l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e, in ogni caso, prima dell'esecuzione del contratto.

(3)

2 bis.

( ABROGATO )

(1)(4)

3.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera u), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 17/2008

Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015

Comma 2 bis abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015

Art. 45

(Liquidazione della spesa)

1. La liquidazione della spesa consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare nei limiti dell’impegno assunto, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore.

(1)

2.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015

Comma 2 abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015

Art. 46

(Ordinazione della spesa)

(1)

1. L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.

2. L'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta a fronte della richiesta di ordinazione formulata dall'organo competente a disporre la liquidazione della spesa, tenuto conto della programmazione dei flussi di cassa di cui all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

3. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stata autorizzata l'apertura di un ruolo di spesa fissa è disposta tenuto conto delle scadenze indicate nel ruolo medesimo.

3 bis. In deroga al comma 3, l'ordinazione di pagamento relativa alle rate dei ruoli di spesa fissa con scadenza nell'esercizio è disposta a partire dal primo giorno lavorativo dell'esercizio medesimo.

(2)

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, l'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta, quale ordinatore primario della spesa, dall'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sul relativo atto di liquidazione o sull'atto con cui è stata disposta l'apertura del ruolo di spesa fissa.

(3)

5. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ordine di accreditamento è disposta, quale ordinatore secondario della spesa, dal funzionario delegato a favore del quale l'ordine di accreditamento è aperto.

6. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ruolo di spesa fissa per il pagamento di emolumenti del personale in servizio e in quiescenza, di indennità al Presidente della Regione e agli Assessori regionali e di vitalizi agli Assessori regionali cessati, è disposta, quali ordinatori secondari della spesa, dagli organi competenti a disporre la liquidazione della relativa spesa.

Note:

Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.

Comma 3 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 26/2015

Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 47

(Modalità di emissione ed estinzione dei titoli di spesa)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Sui singoli capitoli, in conto residui, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione anche a somme provenienti da più esercizi, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente a ogni singolo esercizio.

3. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone beneficiarie.

4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3 si considerano, pertanto, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.

5.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 1 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 1/2015

Comma 5 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 1/2015

Art. 48

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 35, comma 1, L. R. 1/2015

Art. 49

(Pagamento delle spese per il personale e per le collaborazioni coordinate e continuative)

(2)

1. Al pagamento di tutte le competenze fisse e variabili degli amministratori regionali e del personale regionale, compreso quello con contratto a termine e comandato da altre amministrazioni nonché delle collaborazioni coordinate e continuative, e al versamento dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché al pagamento degli acconti e assegni di pensione e di buonuscita del personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti o ruoli di spesa fissa.

(3)(5)

1 bis ante. In deroga al disposto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/2015, gli atti di liquidazione concernenti le spese di cui al presente articolo, non sono soggetti al controllo preventivo di regolarità contabile.

1 bis. Per la liquidazione delle spese relative al trattamento di missione del personale regionale, il soggetto che ha autorizzato la missione determina le spese ammesse a rimborso.

(1)(4)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 20, L. R. 23/2013 . La disposizione introdotta si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo alle modalità di liquidazione del trattamento di missione del personale regionale, come stabilito dal comma 21 del citato art. 12 L.R. 23/2013.

Rubrica dell'articolo modificata da art. 13, comma 5, lettera a), L. R. 27/2014

Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 27/2014

Comma 1 bis sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 20/2015

Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio fianziario 2016, come stabilito all'art. 49, c. 2, della medesima L.R. 26/2015.

Comma 1 bis ante aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 26/2015

Art. 50

(Altre forme di pagamento)

1. Con decreto del Ragioniere generale sono individuate le spese per le quali il tesoriere regionale è autorizzato a contabilizzare pagamenti anticipati e le modalità di emissione dei titoli a copertura dei pagamenti stessi.

(1)

2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sollecitamente liquidate dalle strutture regionali competenti che, contestualmente alla liquidazione, richiedono all'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione di emettere i relativi ordini di pagamento a copertura.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.

Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.

Art. 51

(Residui passivi)

1. Al fine dell'accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture contabili in base ad atti formali e i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale.

2. Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto sono accertate con decreto del Ragioniere generale.

(4)

3. Le somme impegnate sono conservate nel conto dei residui negli esercizi successivi a quello cui l'impegno si riferisce.

(1)(8)

4.

( ABROGATO )

(6)(9)

4 bis. Al fine di una economica gestione delle scritture contabili, i residui passivi di importo pari o inferiore a 10 euro sono automaticamente eliminati dalle scritture medesime in sede di chiusura d'esercizio. Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro.

(2)(7)

4 ter. L'importo di cui al comma 4 bis può essere modificato con decreto del Presidente della Regione.

(3)

4 quater. Con decreto dell'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione è disposta l'istituzione di capitoli di spesa non previsti nel bilancio di previsione, qualora ciò si renda necessario al fine di provvedere al pagamento di somme in conto residui passivi.

(5)

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera g), L. R. 17/2008

Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera h), L. R. 17/2008

Comma 4 ter aggiunto da art. 15, comma 1, lettera h), L. R. 17/2008

Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 8, L. R. 12/2010

Comma 4 quater aggiunto da art. 13, comma 23, L. R. 11/2011

Comma 4 sostituito da art. 13, comma 12, L. R. 14/2012

Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 23/2013

Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015

Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 26/2015

Art. 51 bis

(Contenimento della formazione di residui passivi)

(1)(2)

1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di contenere la formazione dei residui passivi, la Giunta regionale provvede :

a) a fissare, fatta salva comunque la copertura delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione regionale, qualora non stabiliti ai sensi delle leggi o dei criteri di settore:

1) i termini per l'effettivo avvio delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca totale o parziale degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate; la Giunta regionale può stabilire le caratteristiche delle opere e degli interventi per i quali non è necessaria la fissazione del termine di effettivo avvio;

2) i termini per la rendicontazione delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca totale o parziale degli interventi finanziari, nonché la riduzione o la revoca dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate;

b) a emanare direttive alle strutture regionali per accelerare il completamento delle procedure di spesa;

c) all'annullamento dei residui passivi a fronte dei quali non sussistono obbligazioni giuridiche a carico dell'Amministrazione regionale; le somme corrispondenti a tali annullamenti costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono alla formazione delle risultanze finali dell'esercizio; la Giunta regionale può destinare una quota delle predette economie di spesa per la costituzione, nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, di un apposito fondo di riserva al fine di poter consentire la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati che dovessero essere ritenuti utili per le esigenze dell'Amministrazione regionale; con deliberazione della Giunta regionale possono essere prelevate da tale fondo le somme necessarie per l'eventuale integrazione degli stanziamenti delle unità di bilancio e dei capitoli di originaria provenienza, laddove esistenti, o per l'istituzione di apposite unità di bilancio e dei relativi capitoli, qualora quelle di originaria provenienza siano state eliminate dalle scritture contabili.

1 bis. Nei casi di annullamento dei residui passivi relativi a limiti di impegno, ai sensi del comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a inviare in economia le somme impegnate e conservate in conto residui, in conto competenza e in conto esercizi futuri.

(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, lettera v), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 28, L. R. 12/2010

Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 9, L. R. 12/2010

Art. 51 ter

(Cancellazione dei residui perenti)

(1)

1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di evitare l'ingiustificata conservazione nel conto del patrimonio di residui perenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti a:

a) impegni assunti a carico di capitoli di parte capitale almeno quindici anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione;

b) impegni assunti a carico di capitoli di parte corrente almeno otto anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione.

(2)

2. Al fine di garantire la copertura finanziaria di somme reclamate dai creditori che siano state oggetto di cancellazione ai sensi del comma 1, è istituito per memoria , in ogni rubrica, un capitolo di spese obbligatorie.

Note:

Articolo aggiunto da art. 13, comma 10, L. R. 12/2010

Comma 1 interpretato da art. 13, comma 12, L. R. 15/2014

Art. 52

(Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati)

(1)(2)

1. I funzionari delegati dell'Amministrazione regionale presentano al competente Servizio della Direzione centrale preposta al controllo il rendiconto delle somme gestite al termine di ciascun esercizio finanziario munito dell'attestazione di riscontro di regolarità amministrativa del dirigente della struttura di appartenenza.

(3)(4)

2. Il termine per la presentazione dei rendiconti di cui al comma 1 scade l'1 marzo successivo alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono.

3. Le somme prelevate dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo.

4. Al rendiconto del funzionario delegato è allegato, in luogo degli ordinativi estinti, un elenco analitico degli ordinativi medesimi che attesta espressamente l'avvenuto pagamento.

(5)

Note:

Articolo sostituito da art. 13, comma 4, L. R. 6/2013

Le disposizioni derivanti dalla sostituzione del presente articolo ad opera dell'art. 13, comma 4, L.R. 6/2013, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, come stabilito dall'art. 13, comma 7, L.R. 6/2013, nella versione modificata dall'art. 91, comma 1, L.R. 21/2013.

Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 6, L. R. 27/2014

Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.

Comma 4 sostituito da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.

Art. 52 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, lettera i), L. R. 17/2008

Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 26/2015

Art. 52 ter

( ABROGATO )

(1)(3)(4)(5)

Note:

Articolo aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 24/2009

Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 5, L. R. 6/2013

Le disposizioni derivanti dall'istituzione del comma 4 bis del presente articolo ad opera dell'art. 13, comma 5, L.R. 6/2013, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, come stabilito dall'art. 13, comma 7, L.R. 6/2013, nella versione modificata dall'art. 91, comma 1, L.R. 21/2013.

Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 35, comma 2, L. R. 1/2015

Art. 52 quater

(Limiti d'importo pagamento in contanti)

(1)(2)

1. I funzionari delegati devono limitare i prelevamenti in contanti, nei limiti autorizzati dall'ordine di accreditamento, alle sole somme strettamente necessarie per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori. Di tali pagamenti viene allegata adeguata motivazione al rendiconto. I pagamenti sono effettuati nel rispetto dei limiti sull'utilizzo del contante stabiliti dalla normativa nazionale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 13, comma 6, L. R. 6/2013 . Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, come stabilito dall'art. 13, c. 7, della medesima L.R. 6/2013.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia immediata, per effetto della modifica apportata al comma 7 dell'art. 13, L.R. 6/2013 dall'art. 91, comma 1, L.R. 21/2013.