Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Capo V

Gestione delle entrate

Art. 36

(Fasi dell'entrata)

1. Le fasi di gestione dell'entrata sono l'accertamento, la riscossione e il versamento.

Art. 37

(Accertamento)

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata, mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è:

a) verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;

b) individuato il soggetto o i soggetti debitori;

c) quantificata la somma da incassare;

d) individuata la relativa scadenza.

1 bis. L'Amministrazione iscrive il credito come competenza dell'anno finanziario in cui esso giunge a scadenza o, qualora dal titolo non si ricavi espressamente la data di scadenza, come competenza dell'anno finanziario in cui esso è sorto.

(1)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 3, L. R. 6/2013

Art. 38

(Riscossione e versamento)

1. La riscossione costituisce la successiva fase di gestione dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere, o di altri eventuali incaricati della riscossione, delle somme dovute alla Regione.

2. La riscossione delle entrate è disposta mediante ordini di riscossione fatti pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria.

3. Il tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme versate e provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d'incasso, nei termini stabiliti dalla convenzione, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che regolano la materia.

4. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.

Art. 39

(Residui attivi)

1. Le entrate accertate nelle scritture contabili e non riscosse entro il termine dell'esercizio rappresentano i residui attivi da iscrivere nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario.

2. Le somme da conservarsi in conto residui attivi sono accertate con decreto del Ragioniere generale e sono mantenute nelle scritture contabili fino a quando non vengano riconosciute di dubbia o difficile esazione ovvero assolutamente inesigibili.

(2)

3. Al fine di una economica gestione delle scritture contabili i residui attivi di importo non superiore a cinquanta euro sono automaticamente eliminati dalle scritture medesime in sede di chiusura d'esercizio. Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro.

(1)(3)

4. L'importo di cui al comma 3 può essere modificato con decreto del Presidente della Regione.

Note:

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 7, comma 2, L. R. 30/2007

Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 22, L. R. 11/2011

Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 23/2013