Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Capo X

Regime contabile delle assegnazioni per la ricostruzione

Art. 66

(Stanziamenti di spesa non impegnati a chiusura d'esercizio, gestione dei residui e ordini di accreditamento)

1. Le quote degli stanziamenti di spesa, nonché dei relativi fondi, finanziati con utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 336/1976 e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976), e successivi rifinanziamenti, e delle risorse erogate da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 (Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli Venezia Giulia), costituiscono economia di bilancio e sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sulle corrispondenti unità di bilancio e capitoli fino a che permanga la necessità delle spese stesse. Qualora sia venuta a cessare tale necessità le suddette quote sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.

(1)(3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(11)

2. Le quote disimpegnate dal conto residui relative a spese di cui al comma 1, sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.

(2)(6)(12)

3. Le somme impegnate a carico dei capitoli di spesa di cui al comma 1 sono conservate nel conto residui oltre i termini stabiliti dall'articolo 51, comma 3.

3 bis. Le somme relative agli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al comma 1, rimasti del tutto o in parte inutilizzati al 31 dicembre 2015, possono, a seguito di richiesta del funzionario delegato, essere conservate in conto residui dell'esercizio 2016 solo qualora siano relative a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 118/2011. In tal caso nelle scritture contabili è individuato il beneficiario e il relativo importo.

(13)

4.

( ABROGATO )

(14)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera cc), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera cc), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 66, L. R. 17/2008 . Vedi anche l'art. 17, c. 2 della medesima legge regionale.

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 74, L. R. 17/2008 . Vedi anche l'art. 17, c. 2 della medesima legge regionale.

Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera m), L. R. 17/2008

Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera n), L. R. 17/2008

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 14, comma 15, L. R. 24/2009

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 14, comma 16, L. R. 24/2009

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 70, L. R. 18/2011 , con effetto dal 31 dicembre 2011, come stabilito dall'art. 20 della medesima L.R. 18/2011.

10  Derogata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 85, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.

11  Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 7, lettera a), L. R. 27/2014 , a decorrere dal 31 dicembre 2014, come stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima L.R. 27/2014.

12  Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 7, lettera b), L. R. 27/2014

13  Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 26/2015

14  Comma 4 abrogato da art. 14, comma 4, L. R. 26/2015

Art. 67

(Recuperi di somme erogate)

1. Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 227/1976, convertito, con modificazioni, dalla legge 336/1976, e dell'articolo 1 della legge 546/1977, e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 15/1976, sono riversate nel bilancio regionale.

2. Le somme indicate al comma 1 sono iscritte in un'apposita unità di bilancio di entrata denominata <<Recupero di somme erogate su capitoli di spesa finanziati dai fondi di solidarietà a favore delle zone terremotate>>, e nella parte riferita alla spesa sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia e sui corrispondenti capitoli di entrata e di spesa.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera dd), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.