Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 73

(Applicazione della contabilità generale dello Stato)

1. Per quanto non previsto e in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.