Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 51 ter

(Cancellazione dei residui perenti)

(1)

1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di evitare l'ingiustificata conservazione nel conto del patrimonio di residui perenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti a:

a) impegni assunti a carico di capitoli di parte capitale almeno quindici anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione;

b) impegni assunti a carico di capitoli di parte corrente almeno otto anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione.

(2)

2. Al fine di garantire la copertura finanziaria di somme reclamate dai creditori che siano state oggetto di cancellazione ai sensi del comma 1, è istituito per memoria , in ogni rubrica, un capitolo di spese obbligatorie.

Note:

Articolo aggiunto da art. 13, comma 10, L. R. 12/2010

Comma 1 interpretato da art. 13, comma 12, L. R. 15/2014