Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023
Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.
Art. 50
(Altre forme di pagamento)
1. Con decreto del Ragioniere generale sono individuate le spese per le quali il tesoriere regionale è autorizzato a contabilizzare pagamenti anticipati e le modalità di emissione dei titoli a copertura dei pagamenti stessi.
(1)
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sollecitamente liquidate dalle strutture regionali competenti che, contestualmente alla liquidazione, richiedono all'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione di emettere i relativi ordini di pagamento a copertura.
(2)
Note:1 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
2 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.