Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 38

(Riscossione e versamento)

1. La riscossione costituisce la successiva fase di gestione dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere, o di altri eventuali incaricati della riscossione, delle somme dovute alla Regione.

2. La riscossione delle entrate è disposta mediante ordini di riscossione fatti pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria.

3. Il tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme versate e provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d'incasso, nei termini stabiliti dalla convenzione, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che regolano la materia.

4. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.