Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023
Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.
Art. 14
(Bilancio annuale)
1. Il bilancio annuale è costituito da:
a) uno stato di previsione delle entrate;
b) uno stato di previsione delle spese;
c) un quadro generale riassuntivo.
2. Il bilancio annuale è corredato di prospetti che riportano:
a) le assegnazioni di risorse a destinazione di spesa vincolata di cui all'articolo 23;
b) le spese finanziate con il ricorso al mercato finanziario;
c) gli accantonamenti a fondo globale, di parte corrente e di parte capitale, suddivisi in relazione all'oggetto.
3. Al bilancio annuale sono allegati:
a) l'elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti;
b)
( ABROGATA )
(1)
Note:1 Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 9/2008