Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 14

(Bilancio annuale)

1. Il bilancio annuale è costituito da:

a) uno stato di previsione delle entrate;

b) uno stato di previsione delle spese;

c) un quadro generale riassuntivo.

2. Il bilancio annuale è corredato di prospetti che riportano:

a) le assegnazioni di risorse a destinazione di spesa vincolata di cui all'articolo 23;

b) le spese finanziate con il ricorso al mercato finanziario;

c) gli accantonamenti a fondo globale, di parte corrente e di parte capitale, suddivisi in relazione all'oggetto.

3. Al bilancio annuale sono allegati:

a) l'elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti;

b)

( ABROGATA )

(1)

Note:

Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 9/2008