Art. 76
(Applicazione)
1. La presente legge si applica a decorrere dall'1 gennaio 2008.
3. Le disposizioni contenute nel capo II della presente legge si applicano sin dalla predisposizione del bilancio di previsione per gli anni 2008 - 2010 e per l'anno 2008.
4. In sede di prima applicazione, il termine del 31 luglio di cui all'articolo 6, comma 1, č differito al 31 agosto.
Note:
1 Comma 3 interpretato da art. 7, comma 18, L. R. 30/2007