Art. 67
(Recuperi di somme erogate)
1. Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'
articolo 1 del decreto legge 227/1976, convertito, con modificazioni, dalla
legge 336/1976, e dell'
articolo 1 della legge 546/1977, e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'
articolo 1, secondo comma, della legge regionale 15/1976, sono riversate nel bilancio regionale.
2. Le somme indicate al comma 1 sono iscritte in un'apposita unità di bilancio di entrata denominata <<Recupero di somme erogate su capitoli di spesa finanziati dai fondi di solidarietà a favore delle zone terremotate>>, e nella parte riferita alla spesa sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia e sui corrispondenti capitoli di entrata e di spesa.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera dd), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.