Art. 64
1. Il rendiconto generale della Regione è costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.
2. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese secondo un'articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, sulla base della classificazione per finalità e funzioni, e per unità di bilancio, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia ed efficienza.
3.
A fronte delle somme previste per l'esercizio, il conto del bilancio comprende:
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) le somme costituenti minori entrate o economie di spesa;
f) le somme trasferite all'esercizio successivo.
5.
Il conto generale del patrimonio comprende:
a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
6. In allegato al rendiconto sono esposte riassuntivamente le spese degli enti funzionali. Al rendiconto è altresì allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera bb), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 1, L. R. 26/2015