Legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilitą regionale.
Art. 59 quinquies
2. Le liquidazioni di spesa disposte con procedure informatiche ai sensi degli articoli 59 ter e 59 quater riportano, fino ad avvenuta operativitą della gestione informatizzata dei flussi documentali, gli estremi della documentazione e degli accertamenti idonei a comprovare atti adeguati ad attestare il diritto del creditore.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, lettera z), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Comma 1 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
3 Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.