Art. 50
(Altre forme di pagamento)
1. Con decreto del Ragioniere generale sono individuate le spese per le quali il tesoriere regionale č autorizzato a contabilizzare pagamenti anticipati e le modalitā di emissione dei titoli a copertura dei pagamenti stessi.
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sollecitamente liquidate dalle strutture regionali competenti che, contestualmente alla liquidazione, richiedono all'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolaritā contabile sugli atti di liquidazione di emettere i relativi ordini di pagamento a copertura.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
2 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.