Legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.
Art. 49
1 bis ante. In deroga al disposto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/2015, gli atti di liquidazione concernenti le spese di cui al presente articolo, non sono soggetti al controllo preventivo di regolarità contabile.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 20, L. R. 23/2013 . La disposizione introdotta si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo alle modalità di liquidazione del trattamento di missione del personale regionale, come stabilito dal comma 21 del citato art. 12 L.R. 23/2013.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 13, comma 5, lettera a), L. R. 27/2014
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 27/2014
4 Comma 1 bis sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 20/2015
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio fianziario 2016, come stabilito all'art. 49, c. 2, della medesima L.R. 26/2015.
6 Comma 1 bis ante aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 26/2015