Legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilitā regionale.
Art. 46
1. L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.
3. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale č stata autorizzata l'apertura di un ruolo di spesa fissa č disposta tenuto conto delle scadenze indicate nel ruolo medesimo.
5. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale č stato emesso un ordine di accreditamento č disposta, quale ordinatore secondario della spesa, dal funzionario delegato a favore del quale l'ordine di accreditamento č aperto.
6. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale č stato emesso un ruolo di spesa fissa per il pagamento di emolumenti del personale in servizio e in quiescenza, di indennitā al Presidente della Regione e agli Assessori regionali e di vitalizi agli Assessori regionali cessati, č disposta, quali ordinatori secondari della spesa, dagli organi competenti a disporre la liquidazione della relativa spesa.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 26/2015
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.