Art. 44
(Impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali)
1. I contratti non sono soggetti ad approvazione.
2. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali č assunto, nei limiti delle risorse prenotate, quando l'obbligazione č giuridicamente perfezionata e, in ogni caso, prima dell'esecuzione del contratto.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera u), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 17/2008
3 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015
4 Comma 2 bis abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015