Art. 34
(Assestamento di bilancio)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 12, anche con riferimento alle risultanze di rendiconto dell'esercizio precedente, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l'equilibrio del bilancio.
1 bis. Con legge di assestamento di bilancio, acquisita giuridica certezza delle risultanze della gestione a seguito del giudizio di parifica, tra le entrate e le spese si iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione.
3. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le modalità di esame e di approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 13, comma 1, lettera s), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 23/2013
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 2, L. R. 26/2015