Legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.
Art. 19
 (Fondi per interventi a finanziamento comunitario)
2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi comunitari o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.
3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.
6. A seguito dell'approvazione da parte degli organi comunitari e statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, lettere a), b) e d), con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato e dalla Unione europea.
7. In caso di modifica ai piani finanziari afferenti a programmi e progetti comunitari già iscritti nel bilancio regionale, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono disposti i necessari adeguamenti, utilizzando, ove necessario, le risorse di cui al comma 4, lettera d).
8. Per le finalità previste dai commi 5, 6 e 7, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 4 da art. 34, comma 1, L. R. 7/2008
2 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 4 da art. 34, comma 1, L. R. 7/2008
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera j), L. R. 9/2008
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera j), L. R. 9/2008
5 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 36, L. R. 11/2011
6 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 5, comma 66, L. R. 5/2013
7 Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 74, L. R. 5/2013
8 Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 4, stabilita da art. 4, comma 8, L. R. 12/2014