Art. 5
(Realizzazione delle superfici vitate)
1. Con regolamento regionale è adottata per unità amministrative territoriali la classificazione delle varietà di viti per uve da vino consigliate o ammesse alla coltivazione.
2. È vietata la realizzazione di superfici vitate con varietà di viti per uve da vino non menzionate nella classificazione regionale di cui al comma 1, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 5.000 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata. Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.
3. L'estirpo delle superfici vitate di cui al comma 2 iscritte nello schedario alla data di entrata in vigore della
legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), non costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 20, lettera e), L. R. 33/2015
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 24, L. R. 14/2016
3 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 19, lettera a), L. R. 31/2017