(Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano esclusivamente nelle zone E e F dei Piani regolatori comunali e dei Programmi di fabbricazione già esecutivi alla data di adozione del progetto di inventario di cui all'articolo 6.>>.