Legge regionale 08 agosto 2007, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).
Art. 10
 (Vigilanza e controllo)
1. I controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitati dall'Amministrazione regionale che può avvalersi di altri enti pubblici o di organismi di diritto pubblico.
2. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), e successive modifiche.