Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2016

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.
Art. 7
 (Commissione per la verifica degli standard tecnici)
1. È istituita una commissione per la verifica degli standard tecnici, da nominarsi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in occasione di ogni consultazione referendaria in cui è previsto l'utilizzo del voto elettronico.
2. La commissione dura in carica fino alla consegna dell'attestazione di corrispondenza ovvero di mancata corrispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati, che dovrà pervenire al servizio elettorale entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data della votazione.
3. La commissione tecnica verifica la rispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati nella delibera di cui all'articolo 6, comma 5.
4. La commissione è composta da tre esperti in materia informatica designati da università o istituti di ricerca, previo accordo con le università o gli istituti medesimi.
5. In caso di attestazione della mancata corrispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati, la Giunta regionale con propria deliberazione dà atto dell'impossibilità di votare con modalità elettronica.
6. Per lo svolgimento della sua attività la commissione tecnica si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria del servizio elettorale della Regione e della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi.