Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2016

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
 (Disposizioni in materia di procedimento referendario)
3. Al presidente e ai componenti gli uffici di sezione per il referendum spettano i compensi previsti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione) in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/2016
2 Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 10/2016
Art. 3
 (Adunanza dei presidenti nei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali)
1. In occasione di referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali le operazioni che ai sensi della vigente normativa sono compiute dagli uffici elettorali sopraordinati agli uffici di sezione per il referendum, sono effettuate dall'adunanza dei presidenti costituita ai sensi del comma 2.
2. L'adunanza dei presidenti è composta dai presidenti dei seggi costituiti nei comuni interessati al referendum; le funzioni di presidente e di segretario sono svolte dal presidente e dal segretario della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti. L'adunanza dei presidenti si riunisce, in seduta pubblica, presso la sede della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti, appena ultimate le operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di svolgimento del referendum.
3. Sulla base dei verbali trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum, l'adunanza dei presidenti accerta il numero degli elettori che hanno votato, somma i voti favorevoli e quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum e proclama i risultati, dando autonoma evidenza al risultato di ciascun Comune.
4. Di tutte le operazioni dell'adunanza dei presidenti è redatto un verbale, che è consegnato, per il tramite del Comune, al servizio elettorale della Regione unitamente agli atti degli uffici di sezione.
TITOLO II
 VOTO E SCRUTINIO ELETTRONICO
Art. 7
 (Commissione per la verifica degli standard tecnici)
1. È istituita una commissione per la verifica degli standard tecnici, da nominarsi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in occasione di ogni consultazione referendaria in cui è previsto l'utilizzo del voto elettronico.
2. La commissione dura in carica fino alla consegna dell'attestazione di corrispondenza ovvero di mancata corrispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati, che dovrà pervenire al servizio elettorale entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data della votazione.
3. La commissione tecnica verifica la rispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati nella delibera di cui all'articolo 6, comma 5.
4. La commissione è composta da tre esperti in materia informatica designati da università o istituti di ricerca, previo accordo con le università o gli istituti medesimi.
5. In caso di attestazione della mancata corrispondenza delle componenti tecniche del sistema di voto agli standard fissati, la Giunta regionale con propria deliberazione dà atto dell'impossibilità di votare con modalità elettronica.
6. Per lo svolgimento della sua attività la commissione tecnica si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria del servizio elettorale della Regione e della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi.
Art. 10
 (Costituzione dell'ufficio di sezione per il referendum per lo svolgimento delle consultazioni con voto elettronico e operazioni preliminari alla votazione)
1. Alle ore sedici del giorno che precede quello della votazione, il presidente assume in custodia il locale arredato a sede della sezione, contenente le macchine di voto elettronico, previa consegna a cura del sindaco, in aggiunta al materiale destinato all'ufficio elettorale di sezione, delle buste di cui all'articolo 8, comma 3, contenenti i supporti di memoria e i dispositivi di abilitazione al voto.
2. Il presidente costituisce l'ufficio di sezione per il referendum e, alla presenza di tutti i componenti, verifica che i sigilli della macchina siano intatti e accerta il corretto funzionamento dei sistemi informatici necessari per il regolare svolgimento delle operazioni referendarie. A tal fine il presidente provvede all'accensione di ogni macchina di voto elettronica e all'installazione in ognuna di esse del software di voto necessario per l'espressione elettronica del voto, la sua registrazione e il suo conteggio.
3. Il presidente procede all'operazione di test atta a verificare l'idoneità tecnica dei macchinari di voto, sulla base delle istruzioni impartite dal servizio elettorale.
4. In caso di eventuali deficienze emerse nel corso delle operazioni di cui ai commi precedenti, il presidente informa tempestivamente il sindaco affinché questi provveda a porvi rimedio immediatamente e comunque prima dell'inizio delle votazioni.
5. Il presidente dà atto nel verbale di quanto emerso e dei provvedimenti adottati. Rimanda quindi le operazioni alle ore sette del giorno seguente assegnando la custodia delle macchine di voto elettroniche, dei supporti informatici e degli ulteriori documenti alla forza pubblica.
Art. 12
 (Espressione del voto elettronico)
1. L'elettore esprime il proprio voto attraverso la pressione digitale dello schermo visualizzatore della macchina di voto elettronica toccando lo schermo stesso nella parte che riproduce il riquadro contenente la risposta prescelta.
2. In ogni momento, fino alla selezione del pulsante che consente di confermare l'espressione del voto, all'elettore è data la facoltà di ripetere le operazioni di voto, annullando le opzioni precedentemente espresse, digitando l'apposito comando che consente di ricominciare le operazioni.
3. Una volta conclusa la fase di espressione del voto, l'elettore procede alla conferma della scelta operata selezionando l'apposito pulsante. Lo schermo visualizza le opzioni di voto espresse dall'elettore e lo invita a verificare la corrispondenza delle sue intenzioni di voto con i dati indicati sulla scheda cartacea stampata dalla macchina e che risulta visibile dietro apposito schermo di protezione.
4. L'elettore, riscontrata la piena conformità, rispetto alle sue intenzioni di voto, dei dati indicati sulla scheda cartacea e di quelli visualizzati sullo schermo della macchina di voto elettronica, procede a selezionare il pulsante che consente di confermare definitivamente l'operazione di voto, determinando così la chiusura della sessione di voto. Completato definitivamente il voto, la scheda cartacea viene fatta cadere nell'apposita urna sigillata.
5. Qualora l'elettore individui delle difformità rispetto alle sue intenzioni di voto può selezionare il comando che consente di annullare il voto espresso e che permette per una volta soltanto di ripetere l'intera operazione di voto.
6. Apposito comando consente l'espressione dell'opzione <<scheda bianca>>.
Art. 13
 (Espressione del voto elettronico a domicilio per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali)
1. Il voto degli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, ammessi al voto ai sensi del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22/2006, viene raccolto dal presidente dell'ufficio di sezione secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Per consentire la raccolta del voto a domicilio ai sensi del comma 1, in ciascuna sezione in cui risultino iscritti elettori ammessi al voto domiciliare devono essere installate almeno due macchine di voto.
3. Durante le ore in cui è aperta la votazione, il presidente dell'ufficio di sezione, insieme allo scrutatore designato, ai rappresentanti che ne facciano richiesta e al personale tecnico individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, si reca al domicilio degli elettori ammessi al voto domiciliare portando una macchina di voto.
4. Prima di recarsi al domicilio degli elettori, il presidente attesta nel verbale il dato dell'affluenza visualizzato nella macchina di voto utilizzata per la raccolta del voto domiciliare. Concluse le operazioni di raccolta del voto a domicilio, la macchina di voto viene nuovamente installata presso l'ufficio di sezione. Il presidente attesta nel verbale il dato dell'affluenza e predispone la macchina per il suo utilizzo presso la sezione.
5. Nello svolgimento delle operazioni disciplinate dal presente articolo il presidente dell'ufficio di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
6. Con le modalità previste dal presente articolo viene raccolto il voto presso i luoghi di cura e di detenzione.
TITOLO III
 NORME FINALI
Art. 18
 (Regime delle spese)
1. Le spese per lo svolgimento del referendum, anche qualora sia svolto con modalità elettroniche ai sensi degli articoli 7 e seguenti della presente legge, sono a carico della Regione. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti gli uffici di sezione e l'adunanza dei presidenti, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole). Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:
a) 1,00 euro per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i Comuni con una sola sezione;
b) 1,00 euro per ciascun elettore e 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i Comuni sino a cinque sezioni;
c) 1,00 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione per i Comuni con più di cinque sezioni.

Art. 19
 (Norma di rinvio)
1. Per tutto quanto non disposto dalla presente legge trovano applicazione in via suppletiva ed in quanto compatibili le disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare).
Art. 20
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, secondo e terzo periodo, e per le finalità previste dagli articoli 2, 3 e 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1722 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Per le finalità previste dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 5/2003 e dall'articolo 18, comma 1, primo periodo, della presente legge, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1721 (1.1.141.1.01.01) alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - spese correnti - con la denominazione <<Spese per lo svolgimento del referendum in materia di circoscrizioni, anche qualora sia svolto con modalità elettroniche - acquisto di beni e prestazioni di servizi>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il capitolo 1721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
5. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2007 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1722 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.