Art. 18
(Attivitā internazionale della Regione)
1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, il Presidente della Regione č responsabile dell'attivitā internazionale della Regione ed esercita le relative funzioni nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attivitā internazionale della Regione.