Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022 - Testo coord. alla Legge regionale 9 giugno 2022 n.8

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).
Art. 11
 (Estensione)
1 sexies. L'attività venatoria di cui al comma 1 quinquies è consentita nei limiti dei piani di abbattimento concessi o approvati ai sensi della legge regionale 6/2008 per il territorio della Riserva di caccia ed è esercitata esclusivamente dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione alla caccia di selezione.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
4 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
5 Comma 1 sexies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
6 Comma 1 septies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
7 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 151, comma 1, L. R. 17/2010
8 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 14, comma 1, L. R. 13/2013
9 Comma 1 bis abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Comma 1 ter abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11 Comma 1 quater abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.