Art. 10
(Relazione informativa)
1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alla Regione le informazioni tecniche relative alle deroghe adottate sul proprio territorio. Entro il medesimo termine i Musei di storia naturale e gli Istituti scientifici delle Universitą e del Consiglio nazionale delle ricerche comunicano alla Regione le informazioni tecniche per la rendicontazione dell'attivitą autorizzata in deroga.
2. Ai sensi dell'
articolo 19 bis della legge 157/1992, entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.