Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 6 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
Capo I
 Adeguamento all'ordinamento comunitario
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Capo II
Art. 3
 (Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale)
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:
a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento;
c) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
e) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché fatta eccezione per l’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto e per l’accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’ articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall’ articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;
f) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;
g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e in forma vagante nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;
h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
i) effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus muta), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula);
k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.
k bis) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2008 a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
k ter) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
k quater) la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
k sexies) l'esercizio della pesca con reti da traino, (incluse quelle denominate tratte), draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.
3. I divieti come previsti e definiti dall'articolo 22, comma 1, lettere b), c) e d), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), non si applicano alla rete IBA (Important Bird Areas - zone importanti per l'avifauna) del Friuli Venezia Giulia come identificata dalla LIPU - Bird Life Italia. In particolare i divieti non operano nelle aree identificate con i seguenti codici:
a) IBA047 - <<Prealpi Carniche>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e nella ZPS IT3310001;
b) IBA048 - <<Media Valle del Tagliamento>>;
c) IBA205 - <<Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e nella ZPS IT3321002;
d) IBA049 - <<Cividalese ed Alta Val Torre>>;
e) IBA206 -<<Valle del Torrente But>>.
4. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici.
5. La realizzazione di nuove linee elettriche aeree, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria su quelle esistenti, sono consentiti nelle ZPS a condizione che prevedano sistemi di riduzione del rischio di elettrocuzione o collisione per gli uccelli. La manutenzione ordinaria sulle linee esistenti è comunque ammessa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 46, comma 1, L. R. 6/2008
2 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 1, L. R. 7/2008
3 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 2, L. R. 7/2008
4 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 3, L. R. 7/2008
5 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 4, L. R. 7/2008
6 Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 5, L. R. 7/2008
7 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 2 da art. 16, comma 6, L. R. 7/2008
8 Lettera i) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 7, L. R. 7/2008
9 Lettera j) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 8, L. R. 7/2008
10 Lettera k bis) del comma 2 aggiunta da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
11 Lettera k ter) del comma 2 aggiunta da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
12 Lettera k quater) del comma 2 aggiunta da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
13 Lettera k quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
14 Lettera k sexies) del comma 2 aggiunta da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
15 Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 7/2008
16 Parole aggiunte alla lettera k sexies) del comma 2 da art. 140, comma 1, L. R. 17/2010
17 Parole sostituite al comma 2 da art. 225, comma 1, L. R. 26/2012
18 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 4
 (Misure di conservazione specifiche nelle ZPS)
2. Con regolamento regionale sono individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 e ogni ZPS viene attribuita a una o più tipologie, in base alle sue caratteristiche ecologiche. Il medesimo regolamento può disporre eventuali misure di conservazione specifiche, ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 3, da assumersi d'intesa con gli enti locali interessati e previo parere della competente Commissione consiliare. Il parere è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal medesimo.
3. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 è disciplinata l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile.
4. Il regolamento regionale di cui al comma 2 individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).
5. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 2 sono finalizzate a prevenire il deterioramento degli habitat peculiari di ciascuna ZPS regionale e le perturbazioni dannose per la conservazione degli uccelli, tengono conto dell'attuale uso del suolo, degli ordinamenti colturali e delle normali pratiche agricole e consentono le attività di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la manutenzione ordinaria del suolo e delle opere esistenti. Il regolamento regionale di cui al comma 2 deve attenersi all'iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione conformemente agli indirizzi espressi nel decreto ministeriale 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), come richiamato dal decreto ministeriale 25 marzo 2005 (Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)).
Capo III
 Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006.
Art. 5
 (Deroghe)
2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
4. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2008
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 15/2012
Art. 6
 (Contenuto e procedure delle deroghe)
1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore a dodici mesi, che devono essere motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in relazione alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.
5. I provvedimenti di deroga per finalità di ricerca la cui adozione è richiesta da parte dei Musei di storia naturale e degli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione, previa predisposizione di specifici progetti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, L. R. 7/2008
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
3 Comma 6 sostituito da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
4 Comma 7 sostituito da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
5 Comma 8 sostituito da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
6 Comma 9 sostituito da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012
7 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 15/2012
8 Vedi la disciplina transitoria del comma 4 bis, stabilita da art. 16, comma 3, L. R. 15/2012
9 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2013
10 Comma 4 bis abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
11 Comma 7 sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2013
12 Comma 8 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2013
13 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, L. R. 13/2013
14 Comma 4 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 6 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012
2 Articolo abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 7/2013
Art. 7
3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata per singole specie ed è valida su tutto il territorio regionale.
5. Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessità e urgenza, le attività di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione di cui al comma 2.
6. Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 l'abilitazione per le attività di cattura e uccisione non è richiesta alle persone in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.
7. L'abilitazione per la cattura delle specie di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non è richiesta alle persone che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 157/1992.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera j septies), L. R. 6/2008
2 Parole sostituite al comma 7 da art. 19, comma 1, L. R. 7/2008
3 Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, lettera g), L. R. 15/2012
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 3, L. R. 7/2013
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 104, L. R. 14/2016
7 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 105, L. R. 14/2016
Art. 11
 (Estensione)
1 sexies. L'attività venatoria di cui al comma 1 quinquies è consentita nei limiti dei piani di abbattimento concessi o approvati ai sensi della legge regionale 6/2008 per il territorio della Riserva di caccia ed è esercitata esclusivamente dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione alla caccia di selezione.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
4 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
5 Comma 1 sexies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
6 Comma 1 septies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
7 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 151, comma 1, L. R. 17/2010
8 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 14, comma 1, L. R. 13/2013
9 Comma 1 bis abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Comma 1 ter abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11 Comma 1 quater abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Capo IV
Art. 12
 (Riperimetrazione della riserva naturale regionale della Val Alba)
1. Al fine di dare compiuta attuazione all'ampliamento del SIC IT 3320009 <<Zuc dal Bor>> e alla conseguente costituzione della Riserva regionale naturale della Val Alba in comune di Moggio Udinese, nonché di adottare le necessarie misure di conservazione così come previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 attuativo della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche, l'allegato 3 bis alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), relativo alla perimetrazione cartografica in via provvisoria del territorio interessato dalla Riserva naturale regionale della Val Alba di cui all'articolo 43 bis, comma 2, della medesima legge, come inserito dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 17/2006, è sostituito dall'allegato <<A>> alla presente legge.
Capo V
 Sanzioni e norme finali
Art. 13
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'articolo 8, comma 1.
6. Per la distruzione e il danneggiamento di nidi nonché per il disturbo di cui all'articolo 3, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
Note:
1 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 20, comma 1, L. R. 7/2008
2 Lettera e bis) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
3 Lettera e ter) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
4 Lettera e quater) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
5 Lettera e quinquies) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
6 Lettera e sexies) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 7, L. R. 22/2012
8 Parole sostituite al comma 8 da art. 102, comma 1, L. R. 26/2012
9 Parole sostituite al comma 5 da art. 27, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Comma 8 sostituito da art. 27, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 14
1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 17/2006 le parole <<alla quale si applicano le norme di salvaguardia di cui la comma 1>> sono soppresse.