Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024 - Testo coord. alla Legge regionale 10 maggio 2024 n.3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).
Art. 4
3. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 è disciplinata l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile.
4. Il regolamento regionale di cui al comma 2 individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
5 Parole soppresse al comma 5 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024