1. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19, (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), le parole: <<con il fondo sociale regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<con risorse di parte sociale>>.