1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, muniti di idoneitą fisica, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di etą e non superato il ventottesimo. 2. Si applicano le cause d'esclusione e di impedimento di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del
decreto legislativo 77/2002. 3. I soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'
articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, sono destinatari di attivitą di informazione e di sensibilizzazione sui temi e sui valori inerenti il servizio civile volontario, con modalitą e strumenti adeguati.