Art. 78 ter
(Modalità di esecuzione dei lavori)
1. La Regione è autorizzata a effettuare la lotta alle specie infestanti, avvalendosi della Direzione centrale, della collaborazione di associazioni ambientaliste, di volontariato e agricole di categoria, dei Comitati per l'amministrazione separata degli usi civici e dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive, nonché dei proprietari dei terreni infestati.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione competente può compiere opera di censimento delle specie vegetali infestanti e, per fare conoscere i danni ambientali procurati da tali specie e le forme di lotta possibili, attività divulgativa.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 122, comma 1, L. R. 11/2014