Art. 77
(Modalità di esecuzione dei lavori)
1. La Direzione centrale provvede a effettuare in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi gli interventi per la difesa fitopatologica dei boschi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 27, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera g), L. R. 44/2017