Art. 46
(Divieti e sanzioni)
1. È fatto divieto di trasformazione del bosco esistente su tutto il territorio della regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, commi 2 e 4.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011