1.
Si prescinde dall'intervento compensativo e dalle garanzie di cui all'articolo 44 qualora l'autorizzazione per la trasformazione del bosco sia rilasciata nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
b) realizzazione di opere o interventi che riguardino superfici inferiori a 20.000 metri quadrati nel territorio montano;
c) ripristino, nel territorio montano, dei terreni agricoli abbandonati imboschiti da pił di venti anni, di qualunque superficie, per scopi agricoli o naturalistici.
c bis) ripristino di habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della
direttiva 92/43/CEE.