Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Art. 28
 (Ruolo degli enti locali)
2. Gli enti pubblici possono partecipare all'iniziativa consortile conferendo in tutto o in parte il proprio patrimonio boschivo per assicurarne la funzionalitą gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilitą agricolo-forestale.
3. Qualora sia impossibile giungere all'individuazione o al reperimento di uno o pił proprietari dei terreni compresi nell'area oggetto di consorzio e fino a quando tale situazione perduri, il Comune si sostituisce a tutti gli effetti, nel consorzio, ai proprietari assenti o irreperibili.
4. I Comuni, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della funzionalitą gestionale e ambientale, possono costituire coattivamente il consorzio, sostituendosi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti; qualora venga meno la superficie minima dei tre quarti i Comuni possono sostituirsi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti.
6. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi o di altri organismi associativi per l'esecuzione degli interventi di propria competenza attraverso apposite convenzioni, anche pluriennali.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014