Legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo.
Capo I
 Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio e turismo
Art. 1
1.Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), dopo le parole <<materiali dell'edilizia,>> sono aggiunte le seguenti: <<ivi compresi quelli elettrici,>> e dopo le parole <<articoli di arredamento,>> sono aggiunte le seguenti: <<gli elettrodomestici,>>.
Art. 2
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:
<<3 bis.Nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, la vendita dei farmaci di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 248/2006, avviene secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1, lettera w), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 223/2006 solo in capo al farmacista e i requisiti di cui all'articolo 7 della presente legge solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'articolo 80, comma 2.>>.

Art. 4
1.La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente: <<Requisiti morali e condizioni ostative>>.
2.Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande>>.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 29/2005.
Art. 8
1.Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<1 gennaio,>> sono inserite le seguenti: <<6 gennaio,>> e dopo le parole <<15 agosto, >> sono inserite le seguenti: <<1 novembre,>>.
2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti:

3.Al comma 8 dell'articolo 29 dopo la parola <<adozione.>> sono aggiunte le seguenti: <<Alla deliberazione di cui al comma 6 è attribuita la medesima efficacia esecutiva dell'ordinanza sindacale.>>.
4.Al comma 9 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<l'apertura obbligatoria>> sono aggiunte le seguenti: <<o facoltativa>> e dopo la parola <<prestabiliti>> sono aggiunte le seguenti: <<, con particolare riguardo alle festività e alle ricorrenze legate alle tradizioni e agli usi locali>>.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 13/2008
Art. 12
1.Al comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale 29/2005 le parole <<di cui agli articoli 5 e 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui agli articoli 5, 6 e 7 >>.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 13/2008
Art. 16
 (Disposizioni transitorie)
2.In deroga a quanto prescritto dall'articolo 87, comma 3, della legge regionale 29/2005 ed esclusivamente con riferimento all'anno 2007, il termine ai fini delle deliberazioni di competenza dei Comuni è prorogato al 30 settembre 2007.
3.In attuazione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 13, il Comitato di gestione ivi previsto è integrato nella sua composizione.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 13/2008
2 Comma 4 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 13/2008
Capo II
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera i), L. R. 21/2016
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera i), L. R. 21/2016
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera i), L. R. 21/2016
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 L'abrogazione del presente articolo, disposta erroneamente dall'art. 78, comma 1, lett. b), della L.R. 21/2013, si intende non produttiva di effetti a carico dell'art. 92 bis della L.R. 2/2002.
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera i), L. R. 21/2016
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera i), L. R. 21/2016
Art. 24
1.La lettera C1 dell'allegato C della legge regionale 2/2002, come modificata dall'articolo 106, commi da 42 a 47, della legge regionale 29/2005, è sostituita dalla seguente:
<<C1 - Punteggio in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e del fabbricato:
1.TIPOLOGIA DEL FABBRICATO:
villa singola (esclusi bungalow) 5
villa a schiera 4
condominio ai sensi del Codice civile (articoli 1117 e seguenti) 2
altro fabbricato non riconducibile né a villa né a condominio 3
2.UBICAZIONE DEL FABBRICATO:
distanza dalla spiaggia o dagli impianti di risalita fino a 200 metri (in linea d'aria) 4
distanza dal centro storico fino a 300 metri (in linea d'aria) 2
3.STATO DEL FABBRICATO:
fabbricato edificato negli ultimi cinque anni 5
fabbricato ristrutturato negli ultimi cinque anni 4
fabbricato edificato negli ultimi dieci anni 3
fabbricato edificato negli ultimi venti anni 2
4.STATO DELL'ALLOGGIO:
alloggio ristrutturato negli ultimi due anni 7
alloggio ristrutturato negli ultimi cinque anni 6
alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi due anni 5
alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi cinque anni 4
alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi dieci anni 3
alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi quindici anni 2
5.PIANO DELL'ALLOGGIO:
piano attico/villa singola 4
piano intermedio, villa a schiera e bungalow 3
piano terreno 2
seminterrato 1
6.ARREDAMENTO DELL'ALLOGGIO:
arredamento artigianale su misura o di pregio (per materiale o design) 3
arredamento comune (per materiale o design) 1
7.IMPIANTI:
impianto di climatizzazione 5
impianto di condizionamento 3
impianto di riscaldamento 2
(gli impianti, compresi, in particolare, quelli elettrici, termosanitari e idrici, devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti)
8.CARATTERISTICHE DELL'ALLOGGIO E SERVIZI ANNESSI:
soggiorno 1
doppi servizi 2
cucina abitabile 2
vasca con idromassaggio 1
balcone/terrazza 1
antenna centralizzata TV 1
TV 1
telefono/connessione internet 1
lavastoviglie 2
lavatrice in uso esclusivo 1
ascensore 1
garage 2
posto auto 1
giardino comune 1
giardino privato 2
piscina comune 1
piscina privata 2
giardino recintato 1
tripli servizi 3
antenna satellitare 1
posto barca 2
cassetta di sicurezza 1
alloggio compreso in un complesso nautico 1>>.

Art. 25
 (Disposizioni transitorie)
1.L'articolo 57, comma 2, della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 18, si applica anche alle classificazioni risultanti, per le strutture ricettive, dal provvedimento comunale emanato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e, per le case e appartamenti per vacanze, dalla dichiarazione, di cui all'articolo 83, comma 2, della legge regionale 2/2002 e successive modifiche, presentata anteriormente alla predetta data. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0128/Pres., in materia di strutture ricettive turistiche.
2.L'articolo 58 della legge regionale 2/2002, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi alle strutture ricettive e alle case e appartamenti per vacanze, il cui quinquennio di validità della classificazione scade al 31 dicembre 2007 e sino a tale data.
3.La lettera C1 dell'allegato C della legge regionale 2/2002, come modificata dall'articolo 24, si applica alle classificazioni delle case e appartamenti per vacanze presentate a partire dall'1 luglio 2007.
4.Il titolare di case e appartamenti per vacanze, che ha presentato al Comune, in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale 29/2005, la dichiarazione per la classificazione di cui all'articolo 83, comma 2, della legge regionale 2/2002 e successive modifiche, ha facoltà di ripresentare la medesima dichiarazione, a partire dall'1 luglio 2007, sulla base dell'articolo 24.
Art. 26
 (Spese per la realizzazione di progetti interregionali)
1.Per i progetti interregionali di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), e con riferimento alle quote comuni conferite da altre Regioni e Province autonome partecipanti ai progetti attivati, è autorizzata la spesa di 75.000 euro a titolo di anticipazione dell'utilizzo delle risorse già versate dai soggetti cofinanziatori e introitate al bilancio regionale ma non ancora iscritte nello stato della spesa.