Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023
Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Capo V
Perequazione urbanistica e compensazione territoriale
Art. 31
(Perequazione urbanistica)
1. Il Comune può utilizzare la tecnica della perequazione urbanistica in sede di pianificazione operativa e attuativa relativamente a immobili destinati a trasformazione urbanistica, mediante convenzione con i proprietari degli immobili interessati.
2. La disciplina della perequazione urbanistica per gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria è stabilita nel POC e nei PAC, in modo tale da assicurare la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.
Art. 32
(Compensazione urbanistica)
1. Il Comune e i proprietari delle aree da destinare a servizi possono concordare la cessione delle medesime al Comune, a fronte di una compensazione attuata mediante il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale a ciò preventivamente destinate.
2. La compensazione può aver luogo mediante convenzione fra il Comune e i proprietari delle aree interessate dagli interventi, che stabilisca:
a) le modalità di calcolo dei crediti edificatori;
b) la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori;
c) il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori;
d) la corresponsione di un importo pari all'indennità di esproprio per il caso di impossibilità di utilizzazione del credito edificatorio nel periodo convenuto.
Art. 33
(Compensazione territoriale)
1. I Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione strutturale in forma sovracomunale possono utilizzare la tecnica della compensazione territoriale per realizzare lo scambio di diritti edificatori, contro equivalenti valori di natura urbanistica o economica.