Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Art. 59 bis

(Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica nelle aree destinate a parco naturale regionale)

(1)

1. Nelle aree destinate a parco naturale regionale dotato di piano di conservazione e sviluppo (PCS) con valore di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 42/1996, la Regione può delegare agli enti parco l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004.

2. La delega di funzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004.

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2013