Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 63 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008

Articolo 63 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008

Articolo 63 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008

Articolo 57 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 14/2013

Articolo 59 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2013

Articolo 63 quinquies aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 21/2015

Articolo 57 ter aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 29/2017

Articolo 62 bis aggiunto da art. 10, comma 5, L. R. 12/2018

Articolo 63 sexies aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2019

10  Articolo 57 quater aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 15/2020

11  Articolo 60 bis aggiunto da art. 103, comma 1, L. R. 6/2021

PARTE I

URBANISTICA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina con la presente legge la materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 12), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

2. La Regione riconosce le risorse essenziali come bene comune della collettività, preserva e valorizza il proprio territorio. La presente legge stabilisce le finalità strategiche che gli strumenti di pianificazione devono conseguire nella regolazione dell'uso del territorio.

3. Gli strumenti di pianificazione perseguono la riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali, la prevenzione e il recupero del degrado ambientale e prevedono un'attenta valutazione delle alternative di riuso e riorganizzazione dei tessuti insediativi esistenti prima di procedere a nuovi impegni di suolo.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) risorse essenziali:

1) aria, acqua, suolo ed ecosistemi;

2) paesaggio;

3) edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale;

4) sistemi infrastrutturali e tecnologici;

5) sistemi degli insediamenti, ivi incluse le conurbazioni udinese e pordenonese;

b) interesse regionale: l'interesse pubblico di tutela e impiego della risorsa essenziale, che in relazione al grado di coinvolgimento del territorio regionale impone alla Regione l'esercizio della funzione della pianificazione territoriale;

c) risorsa essenziale di interesse regionale: la risorsa essenziale che supera la soglia di interesse regionale, la cui tutela e impiego è disciplinata dal piano territoriale regionale;

d) piano territoriale regionale (PTR): lo strumento di pianificazione territoriale regionale con il quale la Regione svolge le proprie funzioni di pianificazione territoriale regionale e di tutela e impiego delle risorse essenziali di interesse regionale;

e) pianificazione comunale: la funzione di pianificazione generale, territoriale e urbanistica del Comune che si articola nei livelli strutturale e operativo;

f) pianificazione sovracomunale: la funzione di pianificazione generale, territoriale e urbanistica degli enti pubblici territoriali svolta nei modi previsti dalla legge;

g) piano strutturale comunale (PSC): lo strumento di pianificazione del Comune che definisce gli indirizzi, le prescrizioni, nonché gli obiettivi strategici per la pianificazione dell'intero territorio comunale;

h) piano operativo comunale (POC): lo strumento urbanistico del Comune che stabilisce le regole per la conservazione, valorizzazione, organizzazione e trasformazione di tutto il territorio comunale, individuando le azioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSC;

i) documento preliminare di piano (DPP): il documento che contiene lo schema dell'assetto del territorio e individua limiti e condizioni di trasformazione per lo sviluppo sostenibile;

j) conferenza di pianificazione: la sede istituzionale per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione del PSC e sue varianti, nella quale si acquisiscono intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati delle amministrazioni pubbliche coinvolte;

k) intesa di pianificazione: lo strumento di copianificazione tramite il quale Regione e Comune condividono i contenuti del PSC, che incidono sulla tutela e sull'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale individuate nel PTR;

l) piani attuativi comunali (PAC): l'insieme degli strumenti urbanistici di iniziativa pubblica e privata previsti dalla legge per dare attuazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale;

m)

( ABROGATA )

n) Ente di pianificazione intercomunale (EPI): l'ente pubblico con personalità giuridica costituito per l'esercizio della pianificazione sovracomunale con le modalità di cui all'articolo 29;

o) perequazione urbanistica: la tecnica che assicura la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili inclusi in un predeterminato ambito, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

p) compensazione urbanistica: la tecnica che consente al Comune di convenire con i proprietari la cessione di aree destinate a servizi, a fronte di diritti edificatori di pari valore da utilizzare in ambiti a ciò preventivamente destinati;

q) compensazione territoriale: la tecnica in base alla quale i Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione sovracomunale in forma associata convengono di compensare diritti edificatori con equivalenti valori di natura urbanistica o economica;

r) sistema informativo territoriale regionale (SITER): la banca dati informatica nella quale sono raccolti, elaborati e interpretati i dati numerici e di documentazione cartografica riguardanti le dinamiche del territorio;

s) osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio: l'attività che consente alla Regione il monitoraggio sugli strumenti urbanistici vigenti, nonché dell'attività edilizia e della tutela del paesaggio sul territorio regionale;

t) WebGIS: piattaforma informatica dedicata alla consultazione di informazioni di carattere territoriale nella loro consistenza grafica e alfanumerica;

u) osservazioni: deduzioni motivate presentate dai soggetti indicati dalla legge nei confronti di strumenti che non hanno effetto conformativo della proprietà;

v) opposizioni: eccezioni motivate presentate dai soggetti indicati dalla legge nei confronti di strumenti urbanistici che hanno effetto conformativo della proprietà.

(1)

Note:

Lettera m) del comma 1 abrogata da art. 66, comma 1, L. R. 17/2010

Art. 3

(Attribuzioni del Comune)

1. La funzione della pianificazione territoriale è del Comune che la esercita nel rispetto dei principi di adeguatezza, interesse regionale e sussidiarietà, nonché nel rispetto delle attribuzioni riservate in via esclusiva alla Regione in materia di risorse essenziali di interesse regionale e in coerenza alle indicazioni del PTR.

2. Il Comune, in forza del principio di sussidiarietà e di adeguatezza, esercita la funzione della pianificazione territoriale a livello sovracomunale quando gli obiettivi della medesima, in relazione alla portata o agli effetti dell'azione prevista, non possano essere adeguatamente raggiunti a livello comunale.

3. Nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la pianificazione territoriale deve tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali della collettività locale.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera f), L. R. 20/2016

Art. 5

(Attribuzioni della Regione)

1. La funzione della pianificazione della tutela e dell'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale è della Regione.

2. La presente legge stabilisce i criteri per individuare le soglie oltre le quali la Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 per mezzo del PTR, nonché le procedure attraverso le quali la Regione assicura che la tutela e l'impiego delle risorse essenziali siano garantiti dagli strumenti urbanistici.

Art. 6

(Intese con lo Stato)

1. La Regione promuove il raggiungimento delle intese obbligatorie con gli organi statali competenti per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.

1 bis. Qualora l'intesa obbligatoria per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato sia promossa dagli organi statali competenti, la Regione vi partecipa provvedendo di conseguenza al coordinamento degli strumenti di governo del territorio di propria competenza e promuovendo la conformazione ai medesimi degli strumenti urbanistici subordinati.

(2)

1 ter. L'intesa di cui al comma 1 bis può introdurre modifiche a eventuali perimetri oggetto di disposizioni normative regionali al fine di armonizzarli con gli obiettivi e i superiori interessi perseguiti con l'intesa stessa.

(3)

2.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 14/2013

Comma 1 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 10/2023

Comma 1 ter aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 10/2023

TITOLO II

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Capo I

Pianificazione territoriale regionale

Art. 7

(Funzioni e obiettivi della pianificazione)

1. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali:

a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;

b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;

c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;

d) ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;

e) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente;

f) contenere il consumo di nuovo territorio subordinandone l'uso all'attenta valutazione delle soluzioni alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti o dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.

Art. 8

(Finalità strategiche del PTR)

1. Il PTR persegue le seguenti finalità strategiche:

a) la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale, anche valorizzando le relazioni a rete tra i profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazione urbana e ambientale;

b) le migliori condizioni per la crescita economica del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo sostenibile della competitività del sistema regionale;

c) le pari opportunità di sviluppo economico per tutti i territori della regione nella prospettiva di rafforzamento del policentrismo e di integrazione dei diversi sistemi territoriali;

d) la coesione sociale della comunità, nonché l'integrazione territoriale, economica e sociale del Friuli Venezia Giulia con i territori contermini;

e) il miglioramento della condizione di vita degli individui, della comunità, degli ecosistemi e in generale l'innalzamento della qualità ambientale;

f) le migliori condizioni per il contenimento del consumo dell'energia e del suolo, anche con lo scopo di mantenere la più estesa fruizione a scopi agricoli e forestali, nonché per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative;

g) la sicurezza rispetto ai rischi correlati all'utilizzo del territorio.

Art. 9

(Elementi del PTR)

1. Il PTR è costituito da:

a) un documento che analizza lo stato del territorio della regione, ivi incluse le relazioni che lo legano agli ambiti circostanti, le principali dinamiche che esercitano un'influenza sull'assetto del territorio o da questo sono influenzate, nonché lo stato generale della pianificazione della Regione e dei Comuni;

b) un documento che stabilisce gli obiettivi del PTR, generali e di settore, sulla base delle finalità strategiche indicate dalla legge e descrive le azioni di pianificazione per conseguire gli obiettivi;

c) idonee rappresentazioni grafiche;

d) norme di attuazione che disciplinano tutta l'attività di pianificazione di competenza regionale e assicurano la cogenza del PTR;

e) una relazione illustrativa.

2.

( ABROGATO )

(1)

3. Il PTR è rappresentato mediante WebGIS o altri più evoluti sistemi informatici e banche dati, nonché da supporti grafici idonei a rappresentare l'assetto territoriale.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 14/2013

Art. 10

(Formazione del PTR)

1. La formazione del PTR e delle sue varianti avviene con le metodologie di Agenda 21 e in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alle successive norme di recepimento.

2. La Giunta regionale predispone il progetto di PTR e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.

3. La Giunta regionale valuta il parere del Consiglio delle autonomie locali ed elabora il progetto definitivo di PTR.

4. Il progetto definitivo di PTR è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta ed è adottato, eventualmente modificato sulla base del parere consiliare, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Decorso infruttuosamente il termine si prescinde dal parere.

5. Il PTR adottato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e depositato per la libera consultazione presso la competente struttura regionale. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione possono formulare osservazioni:

a) gli enti e gli organismi pubblici;

b) le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi;

c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di PTR adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

6. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 5, il PTR è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato contestualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Il PTR entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. I contenuti prescrittivi derivanti da norme statali e comunitarie successive alla data di approvazione del PTR sono recepiti nel PTR entro centoventi giorni con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11

(Contenuti prescrittivi del PTR)

1. Le risorse essenziali di interesse regionale, i livelli di qualità, le prestazioni minime e le regole d'uso individuati nel PTR costituiscono elementi strutturali della pianificazione territoriale regionale e sono recepiti negli strumenti urbanistici comunali con le modalità, le procedure e i tempi previsti dalla presente legge.

2. L'individuazione delle soglie, oltre le quali le risorse essenziali sono di interesse regionale, si informa ad almeno uno dei seguenti criteri, per il perseguimento delle finalità strategiche del PTR:

a) funzionale, che considera il valore ed il ruolo di preminenza assunto dalla risorsa essenziale;

b) fisico-dimensionale, che considera l'estensione quantitativa della risorsa essenziale;

c) prestazionale, che considera il livello qualitativo di efficienza della risorsa essenziale;

d) regolativo, che considera la normativa comunitaria, statale e regionale, nonché le altre disposizioni regolative e programmatorie regionali, disciplinanti la risorsa essenziale;

e) vocazionale, che considera l'attitudine e le potenzialità di attrazione della risorsa essenziale.

3. L'individuazione delle competenze per le risorse essenziali del paesaggio e degli edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale è determinata considerando il contesto in cui si trova inserita la risorsa, il livello di tutela e il grado della sua valorizzazione, nonché l'attitudine allo svolgimento della sua funzione.

Art. 12

(Efficacia)

1. Il Comune adegua i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale dalla data di entrata in vigore del PTR e delle sue varianti.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 è assolto con l'adozione del PSC entro il termine di tre anni, ovvero di quattro anni nell'ipotesi in cui Comuni contermini vi provvedano in forma associata.

3. Il decorso infruttuoso del termine di cui al comma 2 sospende ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, che siano in contrasto con le previsioni del PTR.

Capo II

Piani regionali di settore e piani territoriali infraregionali

Art. 13

(Piani di settore)

(1)

1. I Piani di settore approvati dalla Regione in applicazione di leggi statali e regionali si conformano alle prescrizioni del PTR e contengono una relazione di coerenza con il PTR medesimo.

2. I Piani di settore possono costituire variante al PTR qualora formati nel rispetto delle finalità, dei contenuti e delle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 11/2009

Art. 14

(Piani territoriali infraregionali)

(1)(2)(3)

1. I piani territoriali infraregionali sono gli strumenti di pianificazione di enti pubblici ai quali è attribuita per legge una speciale funzione di pianificazione territoriale per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Il piano territoriale infraregionale si conforma alle prescrizioni del PTR e contiene una relazione di coerenza alle previsioni del PTR.

2 bis. Qualora il piano territoriale infraregionale o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, l'ente di cui al comma 1 provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. L'ente di cui al comma 1 adotta il piano territoriale infraregionale o sua variante adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza.

(4)

3. I Piani territoriali infraregionali si armonizzano con gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della presente legge e sono approvati dal Presidente della Regione.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 11/2009

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 11/2009

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, comma 2, L. R. 3/2015

Comma 2 bis aggiunto da art. 101, comma 1, L. R. 6/2021

Capo III

Strumenti e contenuti della pianificazione comunale

Art. 15

(Piano strutturale comunale)

1. Il Piano strutturale comunale ha durata indeterminata e:

a) costituisce il quadro conoscitivo del territorio comunale idoneo a delineare le strategie e le azioni per lo sviluppo, conservazione e valorizzazione delle risorse essenziali;

b) recepisce le prescrizioni di PTR;

c) fissa gli indicatori di monitoraggio per la valutazione ambientale strategica (VAS);

d) stabilisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali di livello comunale;

e) individua gli ambiti urbanizzati, non urbanizzati, urbanizzabili e la rete delle infrastrutture, definiti secondo le tipologie e nei limiti del PTR;

f) definisce la metodologia e i criteri, nonché i limiti, per l'individuazione degli ambiti di perequazione urbanistica, di compensazione urbanistica e di compensazione territoriale.

2. Il PSC è rappresentato mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 16

(Finalità strategiche del PSC)

1. Il PSC persegue le seguenti finalità strategiche:

a) la conservazione e la valorizzazione del territorio comunale attuando le previsioni del PTR anche in relazione ai profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazione urbana e ambientale;

b) le migliori condizioni per la crescita economica del Comune e lo sviluppo sostenibile della competitività del sistema comunale;

c) la coesione sociale della comunità, nonché l'integrazione territoriale, economica e sociale del Comune con i territori contermini;

d) il miglioramento della condizione di vita degli individui, della comunità, degli ecosistemi e, in generale, l'innalzamento della qualità ambientale;

e) le migliori condizioni per il contenimento del consumo dell'energia e del suolo, anche con lo scopo di mantenere la più estesa fruizione a scopi agricoli e forestali, nonché per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative;

f) la sicurezza rispetto ai rischi correlati all'utilizzo del territorio comunale.

Art. 17

(Procedura di formazione del PSC)

1. Il Consiglio comunale impartisce alla Giunta comunale le direttive per la predisposizione del PSC e delle sue varianti e le comunica ai soggetti di cui all'articolo 18, comma 3.

2. Il Comune elabora il documento preliminare di piano, lo approva e convoca la conferenza di pianificazione con le modalità di cui all'articolo 18.

3. Il Comune richiede alla Regione l'intesa di pianificazione sul PSC, ai sensi dell'articolo 19.

4. Il Consiglio comunale adotta il PSC nel rispetto dell'intesa con la Regione.

5. Il Comune pubblica l'avviso di adozione del PSC sul Bollettino Ufficiale della Regione e contestualmente deposita il PSC presso la propria sede per trenta giorni, entro i quali chiunque può formulare osservazioni.

6. Il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni e approva il PSC qualora non siano introdotte modifiche ai contenuti dell'intesa. Il PSC approvato è trasmesso alla Regione.

7. Il Comune richiede alla Regione una nuova intesa, qualora, in sede di approvazione, modifichi i contenuti di PSC, già oggetto di intesa.

8. La struttura regionale competente conferma, entro sessanta giorni dalla ricezione del PSC approvato, il rispetto dell'intesa di pianificazione. Decorso il predetto termine, nel silenzio dell'Amministrazione regionale, il PSC si intende conforme all'intesa. L'avviso di approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. La struttura regionale competente, qualora il PSC approvato non rispetti i contenuti dell'intesa, informa la Giunta regionale e restituisce gli atti al Comune.

10. Il PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

11. Il PSC approvato in mancanza o in difformità dell'intesa di pianificazione è inefficace.

12. Il PSC è assoggettato alle metodologie di Agenda 21 e alla procedura di VAS.

Art. 18

(Conferenza di pianificazione)

1. Il Comune convoca e presiede la conferenza di pianificazione per formare e variare il PSC.

2. La conferenza verifica la completezza e l'aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio, raccoglie e integra le valutazioni dei soggetti partecipanti. La conferenza, se richiesta, esprime valutazioni preliminari sul DPP.

3. La Regione, la Provincia territorialmente competente, i soggetti pubblici che svolgono funzioni pianificatorie, le Amministrazioni statali competenti, nonché i Comuni contermini sono convocati di diritto al fine del raggiungimento delle intese o degli atti di assenso.

4. Il Comune ha facoltà di convocare altri soggetti pubblici.

5. Nella conferenza di pianificazione sono prioritariamente promosse le intese necessarie a definire le previsioni urbanistiche di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché di quelli ricadenti in ambito territoriale di competenza di soggetti di diritto pubblico ai quali leggi statali o regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione.

6. Il verbale della conferenza di pianificazione, contenente l'acquisizione di intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente e rilasciati dalle Amministrazioni dello Stato nella conferenza di pianificazione, sostituisce le procedure di acquisizione degli atti per la formalizzazione di intese e concerti e di rilascio di nulla osta, autorizzazioni e assensi.

7. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il procedimento della conferenza di pianificazione è disciplinato dal Comune.

Art. 19

(Intesa di pianificazione)

1. Il Comune e la Regione definiscono l'intesa di pianificazione sul PSC al termine della conferenza di pianificazione.

2. L'intesa ha per oggetto il recepimento nel PSC delle prescrizioni di PTR vigente, nonché la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

3. Il Comune può proporre che nell'intesa siano previsti interventi di trasformazione del territorio e scelte urbanistiche relative a risorse essenziali di livello comunale.

4. La Regione esprime l'intesa sul PSC con deliberazione della Giunta regionale e il Comune con la deliberazione consiliare, di cui all'articolo 17, comma 4.

5. La Regione esprime l'intesa sul PSC sovracomunale, in relazione all'adeguatezza del prescelto ambito territoriale ai sensi delle norme vigenti.

6. La Regione delega il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai soggetti indicati all'articolo 58, comma 3.

Art. 20

(Salvaguardia)

1. Il Comune, a decorrere dalla data della deliberazione di adozione del PSC o delle varianti al piano in vigore e sino alla data di entrata in vigore del piano medesimo, sospende ogni determinazione sulle domande di rilascio di titoli abilitativi edilizi e di adozione e approvazione di piani attuativi che siano in contrasto con le previsioni del PSC adottato.

(1)

2. La sospensione di cui al comma 1 opera per un termine massimo di due anni per il PSC comunale e per un termine massimo di tre anni per il PSC sovracomunale.

3. La salvaguardia di cui al presente articolo non opera per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché per gli interventi di pubblica utilità e interesse pubblico.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 2, L. R. 10/2023

Art. 21

(Piano operativo comunale)

1. Il Piano operativo comunale, predisposto dal Comune in conformità delle previsioni del PSC, ha efficacia conformativa della proprietà e durata indeterminata. È facoltà di ogni Comune adottare e approvare il POC singolarmente o con modalità sovracomunale. Il POC sovracomunale è adottato e approvato dai medesimi organi che hanno approvato il PSC sovracomunale.

2. Il POC:

a) ripartisce il territorio comunale in zone omogenee con relative destinazioni d'uso e indici edilizi secondo le tipologie e nei limiti indicati dal PTR;

b) stabilisce norme tecniche di attuazione degli interventi di riqualificazione, di trasformazione e di conservazione;

c) stabilisce gli standard, individua e disciplina le aree destinate alla realizzazione del sistema delle infrastrutture, degli spazi, dei servizi pubblici e di interesse pubblico, le attrezzature di interesse collettivo e sociale, nonché le zone preordinate alla tutela ambientale e del territorio;

d) individua gli ambiti da assoggettare obbligatoriamente a pianificazione di settore, nonché a scala di maggior dettaglio, quelli da assoggettare a pianificazione attuativa e ne stabilisce le regole e le modalità d'intervento;

e) individua gli ambiti in cui sono previsti interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

f) disciplina gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria anche con l'utilizzo della tecnica della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e della compensazione territoriale e individua le correlate aree destinate al trasferimento dei crediti edilizi, nonché i relativi limiti di incremento edificatorio.

3. Il POC non può contenere previsioni che abbiano effetti significativi sull'ambiente tali da incidere sulla procedura di VAS fatta nel PSC.

Art. 22

(Procedura di formazione del POC)

1. La Giunta comunale adotta il POC o le sue varianti e richiede la pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il POC adottato è depositato, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione, presso la sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni.

3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, non acquisiti in sede di conferenza di pianificazione, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti anteriormente all'approvazione del POC.

4. Il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate ai sensi del comma 2 e approva il POC previa asseverazione di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata e alle disposizioni di legge. L'asseverazione è firmata congiuntamente dal Sindaco, dal segretario comunale e dal responsabile del procedimento.

5. Il POC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

Art. 23

(Decadenza dei vincoli)

1. Le previsioni del POC che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all'esproprio decadono qualora non siano state attuate o non sia iniziata la procedura per l'espropriazione degli immobili entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC medesimo.

2. La decadenza di cui al comma 1 non opera qualora i vincoli abbiano validità permanente in quanto imposti da disposizioni di legge.

3.

( ABROGATO )

(1)

4. Il Comune, in sede di reiterazione dei vincoli di cui al comma 1, può avvalersi di tecniche di perequazione e compensazione urbanistica per l'equo ristoro a favore dei proprietari degli immobili interessati.

5.Nelle more della reiterazione dei vincoli di cui al comma 1 non sono ammesse varianti che assoggettano a vincolo preordinato all'esproprio aree destinate a servizi. Sono comunque ammesse varianti per la realizzazione di lavori pubblici di servizi e attrezzature collettive, attuabili anche o esclusivamente da Enti istituzionalmente competenti o da privati convenzionati quelle conseguenti a una conferenza di servizi, un accordo di programma, un'intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

(2)

Note:

Comma 3 abrogato da art. 64, comma 1, lettera c), L. R. 19/2009

Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 1, L. R. 6/2019

Art. 24

(Accelerazione di procedure)

1. L'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC, ferma restando la conformità al PSC.

2. Lo strumento urbanistico del Comune adeguato al PTR ai sensi dell'articolo 12 può essere variato con accordo di programma, in presenza dei presupposti e con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

3. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Regione e determina le variazioni del PSC e, ove necessario, del POC, nel rispetto del PTR, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale a pena di decadenza entro trenta giorni. L'accordo di programma diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione del Presidente della Regione. L'accordo di programma produce gli effetti del verbale della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 18, comma 6, nonché dell'intesa di cui all'articolo 19.

4. I soggetti indicati all'articolo 18, comma 3, partecipano all'accordo di programma in relazione agli interessi e alle competenze coinvolti.

5. All'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno, o, in alternativa, il progetto preliminare dell'opera pubblica oggetto dell'accordo.

6. Il progetto preliminare di cui al presente articolo individua beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

7. Il competente organo istituzionale del soggetto di cui all'articolo 28 provvede alla ratifica di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui la variante urbanistica incida sugli strumenti di pianificazione sovracomunale.

Art. 25

(Piani attuativi comunali)

1. I Piani attuativi comunali sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le modalità previste nel regolamento comunale. I PAC sono addottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali.

(1)

2.Il PAC adottato è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Il PAC può essere adottato anche contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale; in tali casi l'approvazione del PAC non può essere deliberata anteriormente all'approvazione dello strumento urbanistico generale.

(2)

2 bis. Qualora il PAC o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. Il Comune adotta il PAC adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza. L'obbligo di acquisizione del parere di adeguamento del competente organo ministeriale non opera nei casi di strumenti urbanistici attuativi e di loro varianti, qualora non aventi valore di variante al piano regolatore generale comunale e adottati successivamente all'entrata in vigore della conformazione dello strumento urbanistico generale.

(3)(4)

3. Le procedure di adozione e approvazione del PAC sostituiscono quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale e in particolare:

a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione;

b) i piani per l'edilizia economica e popolare;

c) i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;

d) i piani di recupero;

e) i programmi integrati di intervento;

f) i programmi di recupero e riqualificazione urbana.

4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione dei PAC comporta la pubblica utilità delle opere.

5. Il Comune, su richiesta del proponente un PAC di iniziativa privata, può attribuire all'atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali varianti al titolo abilitativo edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.

6. I rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PAC sono regolati da convenzione tra Comune e proponente, approvata dalla Giunta comunale contestualmente al PAC.

7. Il PAC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 12/2008

Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 6/2019

Comma 2 bis aggiunto da art. 102, comma 1, L. R. 6/2021

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 5, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Capo IV

Pianificazione sovracomunale

Art. 26

(Requisiti per la pianificazione sovracomunale)

1. La pianificazione sovracomunale coinvolge il territorio di Comuni contermini in numero non inferiore a cinque, oppure non inferiore a un terzo dei Comuni della provincia, o con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti.

2. La funzione della pianificazione sovracomunale è svolta con le modalità degli articoli 27 e 28.

3. Il Comune capoluogo, la Comunità montana e la Città metropolitana possono svolgere singolarmente la funzione della pianificazione sovracomunale.

Art. 27

(Affidamento della predisposizione degli strumenti urbanistici)

1. I Comuni territorialmente contermini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, che intendono svolgere congiuntamente la funzione della pianificazione sovracomunale, possono, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, affidare la predisposizione degli strumenti urbanistici a:

a) Associazione intercomunale anche costituita in ASTER;

b) Unione di Comuni;

c) Comune capoluogo;

d) Comunità montana;

e) Città metropolitana;

f) Provincia.

2. La convenzione di cui al comma 1 contiene le direttive del Consiglio comunale per la predisposizione degli strumenti urbanistici.

Art. 28

(Delega della funzione della pianificazione)

1. I Comuni territorialmente contermini, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, possono delegare la funzione della pianificazione sovracomunale a:

a) Unione di Comuni;

b) Comune capoluogo;

c) Comunità montana;

d) Città metropolitana;

e) Provincia;

f) Ente di pianificazione intercomunale.

2. Gli atti di pianificazione sono adottati con le procedure di cui al capo III dai competenti organi istituzionali dei soggetti delegati.

3. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata mediante stipula di apposita convenzione approvata dai Consigli comunali che indica il mandato di pianificazione assegnato al soggetto delegato e, in particolare, durata, contenuto, modalità di esercizio della funzione pianificatoria e vigilanza sulla funzione delegata.

Art. 29

(Ente di pianificazione intercomunale)

1. I Comuni territorialmente contermini, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, possono costituire l'Ente di pianificazione intercomunale (EPI), soggetto pubblico con personalità giuridica, per l'esercizio congiunto della funzione della pianificazione sovracomunale.

2. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dai Consigli dei Comuni. L'istituzione dell'EPI decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

3. Lo statuto individua gli organi dell'EPI e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario; definisce altresì le procedure conseguenti allo scioglimento dell'EPI o al recesso da parte dei Comuni partecipanti, fermo restando il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 26.

4. Il segretario dell'EPI è nominato tra i segretari dei Comuni costituenti.

5. I Comuni costituenti l'EPI definiscono mediante convenzione approvata dai Consigli comunali il contenuto della funzione pianificatoria delegata, i suoi limiti, la durata, le modalità di esercizio, le modalità di vigilanza e la ripartizione degli oneri per l'esercizio della funzione.

Art. 30

(Contenuti della pianificazione sovracomunale)

1. La funzione della pianificazione sovracomunale si esercita, nel rispetto delle procedure di cui al capo III del presente titolo e delle prescrizioni di PTR, mediante lo strumento del PSC, che considera come territorio quello dei Comuni interessati.

2. La pianificazione sovracomunale consente:

a) la previsione di nuove zone residenziali di espansione, industriali, artigianali, commerciali, turistiche ovvero l'ampliamento di quelle esistenti;

b) la previsione di infrastrutture, servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico, di scala sovracomunale.

3. I Comuni che non svolgono la funzione della pianificazione sovracomunale possono approvare strumenti urbanistici o loro varianti nelle fattispecie di cui al comma 2, lettere a) e b), esclusivamente per adeguare le attività già insediate nelle zone industriali, artigianali, commerciali, turistiche e residenziali esistenti ad obblighi derivanti da normative regionali, statali e comunitarie.

4. Nuove zone industriali, artigianali, commerciali, turistiche e residenziali di espansione non sono ammesse, se non in sede di pianificazione sovracomunale, salvo diversa prescrizione di PTR.

5. L'ampliamento delle zone industriali, artigianali, commerciali, turistiche e residenziali di espansione nei Comuni che non svolgono la pianificazione sovracomunale è ammesso nei limiti del PTR.

6. La Regione è autorizzata a concedere contributi, nella misura stabilita dalla legge annuale di bilancio, ai soggetti di pianificazione sovracomunale per la redazione degli strumenti di pianificazione sovracomunale.

Capo V

Perequazione urbanistica e compensazione territoriale

Art. 31

(Perequazione urbanistica)

1. Il Comune può utilizzare la tecnica della perequazione urbanistica in sede di pianificazione operativa e attuativa relativamente a immobili destinati a trasformazione urbanistica, mediante convenzione con i proprietari degli immobili interessati.

2. La disciplina della perequazione urbanistica per gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria è stabilita nel POC e nei PAC, in modo tale da assicurare la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.

Art. 32

(Compensazione urbanistica)

1. Il Comune e i proprietari delle aree da destinare a servizi possono concordare la cessione delle medesime al Comune, a fronte di una compensazione attuata mediante il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale a ciò preventivamente destinate.

2. La compensazione può aver luogo mediante convenzione fra il Comune e i proprietari delle aree interessate dagli interventi, che stabilisca:

a) le modalità di calcolo dei crediti edificatori;

b) la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori;

c) il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori;

d) la corresponsione di un importo pari all'indennità di esproprio per il caso di impossibilità di utilizzazione del credito edificatorio nel periodo convenuto.

Art. 33

(Compensazione territoriale)

1. I Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione strutturale in forma sovracomunale possono utilizzare la tecnica della compensazione territoriale per realizzare lo scambio di diritti edificatori, contro equivalenti valori di natura urbanistica o economica.

TITOLO III

INFORMATIZZAZIONE E MONITORAGGIO

Art. 34

(Informatizzazione degli strumenti urbanistici)

1. La Regione e il Comune formano i propri strumenti di pianificazione territoriale e le loro varianti con metodologie informatiche standardizzate, secondo modalità stabilite ai sensi del presente articolo.

2. Gli strumenti di pianificazione territoriale adottati e approvati, formati con le metodologie informatiche di cui al comma 1, sono inseriti nel Sistema territoriale regionale (SITER). L'inserimento dei piani nel SITER costituisce certificazione di conformità all'originale.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità tecniche da assumere nella redazione degli strumenti di pianificazione e negli atti di convalida secondo modelli standardizzati.

3 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto regionale contenente le specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del regolamento di attuazione di cui al comma 3, per finalità di popolamento e di aggiornamento della banca dati dei PRGC i dati e le informazioni relative ai contenuti degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis, sono trasmessi all'Amministrazione regionale in formato digitale e caricati sulla piattaforma informatica dedicata. La data di decorrenza dell'obbligo al caricamento dei dati è stabilita con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale. Il medesimo provvedimento definisce le forme di redazione, le logiche di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma, le modalità di invio e i formati da utilizzare.

(1)

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 12/2018

Art. 35

(Supporti informativi e cartografici)

1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale provvede all'organizzazione di una banca dati informatica, nella quale sono raccolti, elaborati e interpretati i dati numerici e di documentazione cartografica, riguardanti le dinamiche del territorio.

2. I soggetti che approvano PSC, POC e PAC trasmettono alla Regione copia dei piani medesimi in formato elettronico secondo le modalità, i tempi e le specifiche di cui all'articolo 34. In caso di omessa o ritardata trasmissione la Giunta regionale adotta i provvedimenti conseguenti all'inadempimento, anche nominando un commissario ad acta. Il commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali.

3. È fatto obbligo agli uffici regionali, alle Province, ai Comuni e agli altri enti pubblici di inviare periodicamente alla struttura di cui al comma 1 le informazioni territoriali a disposizione per l'implementazione della banca dati informatica.

4. La struttura di cui al comma 1 fornisce i supporti tecnici, informatici e cartografici per la formazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale, nonché i supporti tecnici e cartografici di base per la predisposizione di cartografie tematiche da curare in collaborazione con le altre Direzioni dell'Amministrazione regionale.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità tecniche da assumere nell'organizzazione della banca dati informatica, secondo modelli standardizzati.

Art. 36

(Rapporti annuali sullo stato del territorio)

(1)

1. La Regione pubblica annualmente il Rapporto sullo stato del territorio del Friuli Venezia Giulia con il quale dà conto della condizione del territorio nell'anno precedente anche in comparazione con la condizione accertata negli anni antecedenti quello oggetto d'esame. Il rapporto dà conto inoltre dell'attività di pianificazione svolta dalla Regione e dai Comuni. Il Rapporto è messo a dispozione del pubblico in formato elettronico.

2. I Comuni pubblicano ogni anno il Rapporto comunale sullo stato del territorio con il quale danno conto della condizione del territorio nell'anno precedente anche in comparazione con la condizione accertata negli anni antecedenti quello oggetto d'esame. Il Rapporto comunale dà inoltre conto dell'attività di pianificazione svolta dall'Amministrazione comunale, nonché dell'attività edilizia eseguita. Il Rapporto è messo a disposizione del pubblico in formato elettronico entro il trenta giugno ed è trasmesso alla Regione con il medesimo formato entro la stessa data. Sulla base delle procedure di cui al comma 3, i Comuni dedicano un paragrafo del Rapporto al consumo di suolo.

(2)

3. Il Rapporto comunale di cui al comma 2, è redatto dal Comune che può avvalersi del soggetto cui è stata delegata, singolarmente o in forma sovracomunale, la funzione della pianificazione strutturale, sulla base delle specifiche indicate dal regolamento di cui all'articolo 61. In caso di omessa o ritardata trasmissione alla Regione entro i termini di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta i provvedimenti conseguenti all'inadempimento, anche nominando un commissario ad acta. Il commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 12/2008

Parole aggiunte al comma 2 da art. 36, comma 1, L. R. 21/2013

PARTE II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

Art. 38

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

Art. 39

( ABROGATO )

(7)

Note:

Comma 7 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008

Comma 7 ter aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008

Comma 7 quater aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008

Comma 7 quinquies aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008

Comma 7 sexies aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008

Comma 7 septies aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

Art. 40

(Interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. Gli interventi relativi ad impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche, da realizzare in area agricola sono individuati dal POC o dal PRGC nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modifiche.

(4)

1 bis.

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 60, L. R. 11/2011

Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 4, comma 61, L. R. 11/2011

Comma 1 bis abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 19/2012

Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 3, L. R. 10/2023

Art. 41

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 4, L. R. 12/2008

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

Art. 42

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

Art. 43

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 5, L. R. 12/2008

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

Art. 44

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

Art. 45

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

Art. 46

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

Art. 47

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 2, comma 6, L. R. 12/2008

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

Art. 48

( ABROGATO )

(10)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 7, L. R. 12/2008

Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 8, L. R. 12/2008

Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 8, L. R. 12/2008

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 9, L. R. 12/2008

Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 9, L. R. 12/2008

Comma 1 quater aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 2/2009

Comma 1 quinquies aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 2/2009

Comma 1 quater abrogato da art. 19, comma 1, lettera i), L. R. 16/2009

Comma 1 quinquies abrogato da art. 19, comma 1, lettera i), L. R. 16/2009

10  Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

Art. 49

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

Art. 50

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 10, L. R. 12/2008

Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 11, L. R. 12/2008

Comma 3 ter aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 16/2008

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

Art. 51

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 12/2008

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

Art. 52

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009

Art. 53

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 3/2011

PARTE III

PAESAGGIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 54

(Finalità)

1. La presente legge, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce attuazione del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, per la valorizzazione del paesaggio e si conforma agli obblighi e ai principi derivanti dalla legge dello Stato.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche.

Art. 55

(Beni paesaggistici)

1. I beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, sono individuati dal piano paesaggistico regionale (PPR) e dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2013

Art. 56

(Commissione regionale per il paesaggio)

(1)(2)

1. Ai sensi e per le finalità degli articoli 137, 138 e 141 bis, del decreto legislativo 42/2004, è istituita presso la struttura regionale competente in materia di paesaggio la Commissione regionale per il paesaggio.

2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Regione e di essa fanno parte:

a) il Direttore del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;

b) il Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;

c) il Direttore del Servizio competente in materia di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

d) il Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac), o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

e) tre esperti in materia di paesaggio e tre loro supplenti, scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, d'intesa dalle Università degli studi della Regione, d'intesa dalle fondazioni aventi per statuto finalità di tutela e promozione del patrimonio culturale e d'intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, con sede sul territorio regionale, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

f) un esperto in materia di paesaggio, e un suo supplente, designati dal Consiglio delle Autonomie locali.

3. Qualora la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali, la Commissione è integrata da un soggetto designato dalla struttura regionale competente in materia di alberi monumentali.

4. I soggetti indicati al comma 2, lettera e), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di paesaggio i nominativi e i curricula delle terne designate entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina della Commissione regionale per il paesaggio a prescindere dall'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettera e).

5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e i pareri sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. La Commissione resta in carica cinque anni.

7. La partecipazione alle sedute della Commissione regionale per il paesaggio non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 66, comma 2, L. R. 17/2010

Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 9/2019

Art. 57

Piano paesaggistico regionale

(1)(2)(3)

1. In attuazione dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004, la Regione disciplina il procedimento di pianificazione paesaggistica.

2. Il PPR è elaborato, adottato e approvato, con i contenuti e le modalità di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004, per l'intero territorio regionale, fatta salva la possibilità di disciplinare, in accordo con i competenti organi statali, specifici ambiti territoriali considerati prioritari e singole categorie di beni paesaggistici.

3. La Regione, al fine di elaborare il quadro conoscitivo rappresentativo dei valori identitari del territorio derivanti dai fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, attiva una piattaforma informatica, nella quale le amministrazioni pubbliche possono far confluire i relativi dati, documenti e contributi. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le condizioni e le modalità per il funzionamento della piattaforma informatica.

4. La Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi enti accordi per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del PPR per specifici ambiti territoriali, ai sensi del comma 2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.

5. La Regione attiva strumenti di concertazione e partecipazione, con facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni e soggetti individuali e collettivi portatori di interessi diffusi.

6. La Giunta regionale, acquisiti e tenuto conto dei pareri del Consiglio delle autonomie locali e delle competenti Commissioni consiliari, adotta il PPR, ai fini della stipula dell'accordo con i competenti organi statali previsto dall'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 42/2004. I pareri non sono dovuti nel caso di PPR limitato ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 42/2004.

7. L'avviso di adozione del PPR è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione. Il PPR adottato è reso consultabile sul sito istituzionale della Regione e depositato presso la struttura regionale competente per la libera consultazione. Ulteriori modalità di diffusione e di messa a disposizione del piano sono indicate nell'avviso di adozione.

(4)

8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte sul PPR.

9. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6.

10. Il PPR è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.

11. Il PPR approvato ai sensi del comma 10 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

12. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 143, comma 9, del decreto legislativo 42/2004, il PPR diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 144 dello stesso decreto legislativo.

12 bis. Gli aggiornamenti del PPR riferiti alla ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, alle integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, alla ricognizione dei beni culturali, agli adeguamenti della normativa d'uso, alle linee-guida, all'attività di recepimento del PPR da parte degli Enti locali e agli indicatori di monitoraggio, non sono soggetti alle procedure previste dai commi 6, 7, 8, 9 e 10 e sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

(5)

13. La Regione è autorizzata a stipulare con i competenti organi statali intese o accordi di cooperazione finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del paesaggio, in attuazione dell'articolo 133 del decreto legislativo 42/2004. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2013

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 15/2016

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 4, L. R. 25/2016

Parole soppresse al comma 7 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017

Comma 12 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017

Art. 57 bis

procedura per il riconoscimento del valore di piano paesaggistico del PCS dei parchi naturali regionali

(1)

1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico al piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'Ente Parco conforma o adegua il PCS alle previsioni del PPR ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 17 della legge regionale 42/1996 ed entro i termini stabiliti dal PPR. La partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento è assicurata in applicazione dell'articolo 57 ter.

(2)

2. Il PCS dei parchi naturali regionali con valore di piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004.

3.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 14/2013

Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017

Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017

Art. 57 ter

(Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR)

(1)(3)

1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PPR, ai sensi dell' articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004 , secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica, entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. I predetti termini sono rideterminati in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 103 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi).

(4)

2. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR.

Note:

Articolo aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 29/2017

Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 6/2019

Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2020

Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 5, L. R. 22/2020

Art. 57 quater

(Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR)

(1)

1. La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede:

a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;

c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985;

d) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

2. Sono oggetto di conformazione:

a) gli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione;

b) le varianti generali agli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;

c) i piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e le loro varianti generali.

(2)

3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;

c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

4. Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale, i piani approvati da altri enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale e le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 . Per varianti aventi a oggetto specifiche aree del territorio comunale l'adeguamento può essere eseguito per le sole aree interessate.

(3)(7)

4 bis. Le previsioni dei piani e degli strumenti urbanistici oggetto del parere di adeguamento non possono pregiudicare le attività di conformazione degli strumenti e dei piani di cui al comma 2.

(4)

5. Sino alla concessione dei contributi regionali per la conformazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Legge di stabilità 2020), e comunque sino al 31 dicembre 2023, le varianti generali di cui al comma 2, lettera b), possono essere oggetto di mero adeguamento al PPR.

6. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, lettera c), previa condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono dettate disposizioni procedimentali e applicative per:

a) l'attivazione di un tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'ente proponente;

b) l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;

c) l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;

d) la verifica di coerenza di altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio con il PPR, ai fini del coordinamento di cui all'articolo 145, commi 2 e 3, del decreto legislativo 42/2004, e in attuazione degli articoli 10 e 15 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR..

(5)

7. Ai fini della verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al comma 2, lettere a) e b), conformati al PPR e approvati, alla Regione e al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici, acquisisce l'esito della verifica da parte del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 4 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali è richiesta al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.

7 bis. La Regione, dopo l'approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 dei PCS dei parchi naturali regionali o delle loro varianti generali di cui al comma 2, lettera c), conformati al PPR ai sensi dei dell'articolo 13, commi 7 e 8, delle NTA del PPR, acquisisce l'esito della verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, da parte del competente organo del Ministero della cultura. Nel caso di varianti ai PCS approvate successivamente alla conformazione è richiesta al competente organo del Ministero della cultura la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.

(6)

8. Per la concessione dei contributi agli enti interessati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), così come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).

Note:

Articolo aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 15/2020

Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 72, comma 1, L. R. 8/2022

Parole aggiunte al comma 4 da art. 72, comma 2, L. R. 8/2022

Comma 4 bis aggiunto da art. 72, comma 3, L. R. 8/2022

Lettera d) del comma 6 sostituita da art. 72, comma 4, L. R. 8/2022

Comma 7 bis aggiunto da art. 72, comma 5, L. R. 8/2022

Parole aggiunte al comma 4 da art. 35, comma 4, L. R. 10/2023

TITOLO II

CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA

Art. 58

(Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)

(1)(2)(3)

1. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.

2. I Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo 42/2004.

2 bis. Sino all'adeguamento del regolamento regionale di cui al comma 1 al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, così come modificata dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164), nei termini di cui all'articolo 13, comma 2, del predetto decreto, trovano applicazione le più ampliative disposizioni di cui:

a) al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

b) alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017.

(4)

2 ter. I rinvii alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni), si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017.

(5)

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 12/2008

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (B.U.R. 07/04/2010, n. 14), l'illegittimità costituzionale del comma 1 e delle parole "a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica" del comma 2, come sostituiti dall'art. 2, comma 13, L.R. 12/2008. Il testo coordinato del comma 1 viene pertanto ripristinato nella versione antecedente alla sostituzione ed il comma 2 viene adeguato come da pronunciamento della Corte.

Articolo sostituito da art. 66, comma 3, L. R. 17/2010

Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 29/2017

Comma 2 ter aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 29/2017

Art. 59

(Commissioni locali per il paesaggio)

(1)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della LR 21 ottobre 2008, n. 12, i Comuni titolari, ai sensi dell'articolo 60, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica, istituiscono e disciplinano una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. I Comuni possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate dal piano paesaggistico regionale.

2 bis. Ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 42/2004, la partecipazione alle sedute della commissione di componenti dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 42/2004, per la partecipazione alle sedute assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, qualora, in ragione dell'interesse pubblico a garantire maggior efficacia nelle valutazioni, i Comuni ritengano di avvalersi di componenti esterni, in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, può essere riconosciuto e disciplinato, ai sensi del comma 2, un gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla seduta.

(4)

3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune presso il quale è istituita. Il parere della Commissione non è obbligatorio nel procedimento autorizzatorio semplificato.

(2)

4.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 14, L. R. 12/2008

Parole aggiunte al comma 3 da art. 70, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019

Comma 4 abrogato da art. 70, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019

Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 14/2020

Art. 59 bis

(Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica nelle aree destinate a parco naturale regionale)

(1)

1. Nelle aree destinate a parco naturale regionale dotato di piano di conservazione e sviluppo (PCS) con valore di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 42/1996, la Regione può delegare agli enti parco l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004.

2. La delega di funzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004.

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2013

Art. 60

(Autorità competente per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche)

(4)(10)

1. Le funzioni amministrative relative a interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 e del regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, sono delegate ai Comuni.

2. Sono altresì delegate ai Comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono di competenza della Regione nei seguenti casi:

a) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per interventi di nuova edificazione o di demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento, volti a realizzare edifici con una volumetria finale superiore a 10.000 metri cubi nei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia; con una volumetria finale superiore a 5.000 metri cubi nei Comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria finale superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri Comuni della Regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;

b) riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei Comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri Comuni;

c) opere e interventi sui fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 42/2004, e individuati dal Piano paesaggistico regionale, nonché su alvei, sponde e argini dei medesimi, fatta eccezione per opere e interventi riguardanti il patrimonio edilizio realizzabili in attività edilizia libera o libera asseverata;

d) opere e interventi sulla linea di costa marittima e lagunare assunta, ai fini della sua delimitazione, dal Piano paesaggistico regionale;

e) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per opere e interventi che implichino movimenti di terra superiori a 50.000 metri cubi;

e bis) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al PPR, la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra alimentati da fonti di energia rinnovabile di potenza superiore a 1 MW;

f) opere e interventi di carattere sovracomunale;

g) opere e interventi assoggettati a conformità urbanistica ai sensi della disciplina regionale.

(11)

4. La delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di paesaggio di cui ai commi 1 e 2 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004. Qualora non sia stata istituita la Commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 59 può essere conferita la delega per le sole funzioni di cui al comma 1.

5. Qualora la verifica di cui al comma 4 individui Comuni non conformi ai requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, la Giunta regionale può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai soggetti individuati dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004, previo accertamento da parte della struttura regionale competente della sussistenza dei requisiti.

6. Le funzioni sanzionatorie, l'accertamento della compatibilità paesaggistica e l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 167 del decreto legislativo 42/2004 spettano alla Regione o ai Comuni delegati secondo la suddivisione di competenza stabilita dal presente articolo.

7. I procedimenti non conclusi con l'adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 (Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009), sono conclusi dall'ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla medesima data.

8. Sono confermate le deliberazioni della Giunta regionale adottate sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 14/2020 con le quali sono state delegate le funzioni amministrative in materia di paesaggio.

Note:

Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 15, L. R. 12/2008

Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 12/2008

Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 12/2008

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (B.U.R. 07/04/2010, n. 14), l'illegittimità costituzionale del comma 1, limitatamente alle parole "Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR". Il testo coordinato del comma 1 viene pertanto adeguato come da pronunciamento della Corte.

Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 4, lettera a), L. R. 17/2010

Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 66, comma 4, lettera b), L. R. 17/2010

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 66, comma 4, lettera c), L. R. 17/2010

Parole sostituite al comma 4 da art. 66, comma 4, lettera d), L. R. 17/2010

Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2013

10  Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 14/2020

11  Lettera e bis) del comma 3 aggiunta da art. 4, comma 22, L. R. 16/2021

Art. 60 bis

(Direttive, vigilanza e controllo regionale)

(1)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate ai Comuni.

2. Il Comune delegato trasmette alla Regione, trimestralmente, un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, specificando, per ciascun provvedimento, gli estremi identificativi dell'atto e la tipologia dell'intervento autorizzato.

3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 146, comma 10, del decreto legislativo 42/2004. La struttura regionale competente in materia di paesaggio, accertata anche su istanza di parte l'inerzia del Comune delegato, diffida quest'ultimo a provvedere entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l'inerzia, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale delibera sull'esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, da scegliersi tra i soggetti iscritti ad apposito Albo, che provvede entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di parte. Fino alla data di nomina del commissario ad acta resta salva la facoltà del Comune delegato di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.

4. La Regione istituisce l'Albo dei commissari ad acta in materia paesaggistica cui possono richiedere l'iscrizione i soggetti interessati in possesso di diploma di laurea o diploma universitario attinente la materia del paesaggio, iscritti all'Albo o al Collegio professionale laddove esistente, e che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia per un periodo non inferiore ai dieci anni comprovato dal curriculum individuale. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del Comune delegato inerte.

Note:

Articolo aggiunto da art. 103, comma 1, L. R. 6/2021

PARTE IV

POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 61

(Potestà regolamentare)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, nonché ai seguenti ulteriori principi:

a) adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione;

b) semplificazione, omogeneità e trasparenza delle procedure;

c) collaborazione tra i soggetti istituzionali;

d) responsabilità;

e) sviluppo sostenibile;

f) interesse regionale.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato secondo i criteri di coamministrazione, partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare. La Commissione consiliare esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della Parte I della presente legge con riferimento a:

a) contenuti minimi del DPP, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;

b) contenuti minimi degli elaborati di PSC, POC e PAC, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;

c) procedure di armonizzazione dei piani territoriali infraregionali;

d) informatizzazione degli strumenti urbanistici e metodologie informatiche di rappresentazione;

e) disciplina dell'osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'attività edilizia e del paesaggio;

f) specifiche tecniche per la redazione del Rapporto comunale sullo stato del territorio.

3 bis. Con il regolamento di cui al comma 1 possono essere emanati criteri operativi a disciplina della formazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), qualora interessino zone omogenee D o H. I criteri operativi suindicati trovano applicazione nelle more di approvazione del PTR.

(2)

4. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte II della presente legge e sono disciplinati:

a) il certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici;

b) gli oneri di urbanizzazione;

c) gli standard urbanistici;

d) la convenzione relativa agli interventi di edilizia abitativa;

e) il controllo e la vigilanza sull'attività edilizia;

f) le residenze agricole;

g) la determinazione delle variazioni essenziali e le limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 39, comma 3.

5. Con regolamento regionale emanato in conformità ai principi di cui al comma 1 sono dettate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio e, in particolare, per disciplinare:

a) l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui agli articoli 58, 59 e 60 in conformità alla disciplina statale vigente e al Piano paesaggistico regionale e in applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale;

b) il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio di cui all'articolo 56 e delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 59;

c) le modalità attuative relative al procedimento di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale, previamente condivise con gli organi statali competenti in materia di copianificazione paesaggistica.

(1)(3)

6. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.

7. Il regolamento di cui all'articolo 58, comma 4, è predisposto in conformità ai principi, ai criteri e secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.

Note:

Comma 5 sostituito da art. 66, comma 5, L. R. 17/2010

Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 4, L. R. 6/2019

Comma 5 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

PARTE V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 62

(Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica e dell'edilizia )

(1)(3)

1. La Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale svolge l'attività di Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica per il monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché per il monitoraggio dell'attività edilizia, dell'uso e del consumo di suolo mediante la raccolta ed elaborazione di dati e informazioni anche mediante piattaforme informatiche.

(2)

2. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con i soggetti pubblici per gestire la raccolta e l'elaborazione dei dati.

2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con l'Associazione costituita tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano denominata CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi informatici e statistici, per la partecipazione a progetti e attività interregionali diretti a sviluppare le infrastrutture e i servizi di informazione geografica e statistica, acquisire competenze e metodologie per il rilievo e la gestione dell'informazione territoriale, favorire l'uso consapevole dell'informazione territoriale nella definizione e attuazione delle strategie regionali, partecipare alle attività di realizzazione e aggiornamento di database geografici su scala nazionale.

(4)

3. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, secondo procedure e metodologie individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.

4. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono pubblicati con le metodologie informatiche individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.

5. La struttura regionale competente è autorizzata ad attuare, in collaborazione con l'ANCI, attività di formazione a favore dei dipendenti degli enti locali e lo svolgimento di un adeguato ciclo di informazione a favore delle categorie professionali e degli amministratori degli enti locali.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 12/2018

Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 12/2018

Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 7, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Art. 62 bis

(Funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio)

(1)(2)

1. Ai sensi dell'articolo 133 del decreto legislativo 42/2004 la competente struttura regionale in materia di paesaggio svolge funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio (ORP).

2. L'Osservatorio regionale per il paesaggio svolge attività di monitoraggio dell'efficacia del Piano paesaggistico, ne mantiene aggiornato e sviluppa il quadro conoscitivo, formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio, promuove la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.

3. L'Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con i Comuni, le Unioni Territoriali intercomunali, gli Enti Parco, le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della conservazione e della valorizzazione del paesaggio.

Note:

Articolo aggiunto da art. 10, comma 5, L. R. 12/2018

Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 7, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 63

(Norme finali e transitorie)

(4)

1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali siano state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita sulla base delle norme previgenti.

2. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati alle prescrizioni di PTR in sede di approvazione.

3. Le procedure di autorizzazione paesaggistica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle in corso alla data di adeguamento di cui all'articolo 60, sono definite in base alla normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.

4. I procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo la normativa previgente.

5.

( ABROGATO )

(5)

6.

( ABROGATO )

(6)

7. Sono fatti salvi gli atti amministrativi assunti in attuazione della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale).

8.

( ABROGATO )

(1)

8 bis. L'articolo 63 bis trova applicazione anche nei confronti delle procedure di formazione in corso degli strumenti urbanistici di cui al comma 1.

(2)

9.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Comma 8 abrogato da art. 2, comma 17, L. R. 12/2008

Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 18, L. R. 12/2008

Comma 9 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 16/2008

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 166, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 5 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 21/2015

Comma 6 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 21/2015

Art. 63 bis

(Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)

(1)(3)

1. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 63 e all'articolo 63 sexies, è soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo.

(2)(7)(15)

2. Lo strumento urbanistico generale considera la totalità del territorio comunale e persegue i seguenti obiettivi:

a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonché la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico e ambientale;

b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attività economiche presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale;

c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi e alle attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente;

d) l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, la capacità insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi.

3. Lo strumento urbanistico generale contiene:

a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonché di revisione o aggiornamento del piano medesimo;

b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;

c) la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;

d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifichino, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dallo strumento urbanistico generale;

e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di piano;

f) l'individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico generale per ciascuna zona;

g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti pubblici ai quali le leggi statali e regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi;

h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali);

i) l'individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici e i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione.

i bis) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dal comma 1 del medesimo articolo;

i ter) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 4, la documentazione per l'adeguamento al PPR recante i contenuti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

(19)(20)

4. Con lo strumento urbanistico generale possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente a:

a) protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale;

b) protezione funzionale di infrastrutture e impianti di interesse pubblico;

c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose.

5. Nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.

6. Lo strumento urbanistico generale contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi.

7. Lo strumento urbanistico generale disciplina l'uso del territorio con strumenti grafici, normativi e descrittivi:

a) sono strumenti grafici:

1) la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e dell'edificato aggiornato, nonché la perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;

2) la rappresentazione schematica della strategia del piano che risulti dalla sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni del piano;

3) le planimetrie di progetto;

b) sono strumenti normativi e descrittivi:

1) le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali;

2) la relazione con l'illustrazione del progetto e dei contenuti delle modifiche che esorbitano condizioni o limiti di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 63 sexies;

3) le norme tecniche di attuazione.

(8)(9)(13)(14)(16)

8. Il Consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a). Le direttive vengono portate a conoscenza dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle aziende che esercitano pubblici servizi, nonché dei Comuni contermini.

8 bis. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i bis), per la conformazione al PPR, il Comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del PPR prima dell'adozione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante per l'acquisizione del relativo parere. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune adotta lo strumento urbanistico generale adeguandolo alle eventuali prescrizioni.

(21)

8 ter. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i ter), per l'adeguamento al PPR lo strumento urbanistico è trasmesso a cura del Comune, prima dell'adozione, al competente organo periferico del Ministero della cultura per l'acquisizione del parere previsto all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR. Il Comune adotta lo strumento urbanistico adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura.

(22)

9. Il progetto di strumento urbanistico generale o una sua variante è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all'Amministrazione regionale che ne dà avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Lo strumento urbanistico generale adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 9, è depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

11. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico generale possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

12. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione, la Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, nonché il competente organo periferico del Ministero della cultura qualora siano interessati beni tutelati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 42/2004, e acquisiti i pareri nei casi previsti dai commi 8 bis e 8 ter in relazione alla Parte III del decreto legislativo 42/2004, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:

a) dall'eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;

b) dalla necessità di tutela e valorizzazione del paesaggio secondo le eventuali prescrizioni rese ai sensi dell'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR;

c) dalla necessità di tutela e valorizzazione dei complessi storici monumentali e archeologici sottoposti al vincolo della Parte II del decreto legislativo 42/2004, secondo le prescrizioni del competente organo periferico del Ministero della cultura.

(23)

13. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché le intese con gli enti pubblici di cui al comma 3, lettera g), nei limiti della competenza degli enti stessi.

14. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 12, approva lo strumento urbanistico generale, con deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora:

a) non vi sia la necessità di raggiungere le intese di cui al comma 13 o le stesse siano già raggiunte;

b) non siano state presentate opposizioni e osservazioni;

c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.

15. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale, il Consiglio comunale, si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 13 non siano raggiunte.

16. La deliberazione del Consiglio comunale e i relativi atti, di cui al comma 15, sono inviati all'Amministrazione regionale. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale ne conferma l'esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(4)

17. Ferma restando la disposizione di cui al comma 18, la Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui al comma 3, lettera a), nonché per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve regionali.

18. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 15, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, entro i successivi trenta giorni con proprio decreto, dispone l'introduzione nello strumento urbanistico generale approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 15, secondo periodo, ne dispone la rielaborazione. L'avviso del decreto del Presidente della Regione è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(5)

18 bis. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), per i quali è stato acquisito il parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, dopo l'approvazione, ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 7.

(24)

19. Nei procedimenti di cui ai commi 12 e 18 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

20.I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo sociale, economico e ambientale relativamente all'intero territorio comunale, integrano le indicazioni dello strumento urbanistico generale e costituiscono, ove necessario, variante di livello comunale al medesimo purché rientrino nelle disposizioni di cui all'articolo 63 sexies in caso contrario, sono osservate le procedure di adozione e approvazione previste dal presente articolo.

(6)(10)(17)

21.

( ABROGATO )

(11)

22.La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce variante di livello comunale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies.

(12)(18)

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008

Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 21, L. R. 22/2009

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 166, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole aggiunte al comma 16 da art. 13, comma 1, L. R. 13/2014

Parole aggiunte al comma 18 da art. 13, comma 2, L. R. 13/2014

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 21/2015

Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 2, L. R. 21/2015

Parole soppresse al numero 1) della lettera b) del comma 7 da art. 16, comma 3, L. R. 21/2015

Parole sostituite al numero 2) della lettera b) del comma 7 da art. 16, comma 4, L. R. 21/2015

10  Parole sostituite al comma 20 da art. 16, comma 5, L. R. 21/2015

11  Comma 21 abrogato da art. 16, comma 6, L. R. 21/2015

12  Parole sostituite al comma 22 da art. 16, comma 7, L. R. 21/2015

13  Integrata la disciplina del numero 1) della lettera b) del comma 7 da art. 25, comma 2, L. R. 21/2015

14  Integrata la disciplina del numero 1) della lettera b) del comma 7 da art. 25, comma 3, L. R. 21/2015

15  Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 5, lettera a), L. R. 6/2019

16  Parole sostituite al numero 2) della lettera b) del comma 7 da art. 3, comma 5, lettera b), L. R. 6/2019

17  Parole sostituite al comma 20 da art. 3, comma 5, lettera c), L. R. 6/2019

18  Parole sostituite al comma 22 da art. 3, comma 5, lettera d), L. R. 6/2019

19  Lettera i bis) del comma 3 aggiunta da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

20  Lettera i ter) del comma 3 aggiunta da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

21  Comma 8 bis aggiunto da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

22  Comma 8 ter aggiunto da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

23  Comma 12 sostituito da art. 104, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021

24  Comma 18 bis aggiunto da art. 104, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021

Art. 63 ter

(Validità temporale e salvaguardia degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis)

(1)

1. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti formati ai sensi dell'articolo 63 bis hanno durata indeterminata ed entrano in vigore, a seconda dei casi, il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione:

a) della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 63 bis, comma 14;

b) dell'estratto della deliberazione della Giunta regionale di conferma di ese-cutività di cui all'articolo 63 bis, comma 16;

c) dell'avviso del decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 63 bis, comma 18.

2. Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell'articolo 63 bis si applica l'articolo 20 in materia di salvaguardia, nel termine massimo di due anni. Il Consiglio comunale, in sede di adozione delle direttive di cui all'articolo 63 bis, comma 8, può prevedere che sia adottata analoga sospensione per gli interventi che siano in contrasto con le direttive suddette. In tal caso alla deliberazione del Consiglio comunale deve essere allegato idoneo elaborato grafico con l'indicazione delle aree soggette a regime di salvaguardia.

3. Ai PRPC si applica la salvaguardia di cui al comma 2.

4. La salvaguardia non trova applicazione relativamente ai contenuti previsti dall'articolo 63 bis, comma 7, lettera a), numero 2).

5. Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell'articolo 63 bis si applica l'articolo 23 in materia di decadenza dei vincoli.

6. Nelle aree assoggettate a PRPC, nelle quali i vincoli e i limiti edificatori posti dalle norme di piano perdano efficacia per mancata adozione entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano medesimo dei relativi piani attuativi, precedentemente all'adozione delle varianti di cui all'articolo 23 è consentita l'adozione di PRPC, purché tali strumenti prevedano le attrezzature e i servizi necessari alle esigenze dei soggetti insediabili nelle aree interessate o sia dimostrato il soddisfacimento di tali esigenze dai servizi e dalle attrezzature pubbliche eventualmente esistenti, con l'osservanza delle prescrizioni di zona e degli indici edilizi previsti dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008

Art. 63 quater

(Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)

(1)(3)

1. In attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali il PAC, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato ai sensi dell'articolo 25, può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 63 sexies.

(4)

2.

( ABROGATO )

(5)

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008

Comma 1 sostituito da art. 16, comma 8, L. R. 21/2015

Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 29/2017

Comma 1 sostituito da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 6/2019

Comma 2 abrogato da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 6/2019

Articolo 63 quinquies

(Norme transitorie per la formazione di strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis. Disposizioni particolari in materia di insediamenti produttivi e commerciali e a tutela del suolo naturale)

(1)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori riduzioni di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito delle relazioni e degli effetti territoriali indotti dall'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali, la Regione promuove misure e azioni di contenimento all'espansione delle zone produttive e della trasformazione fisica delle aree naturali e di riserva di biodiversità.

2. Alla salvaguardia del suolo, quale bene comune non rinnovabile e fondamentale per l'equilibrio ambientale ed ecologico, per la salute umana, per la produzione agricola e per la valorizzazione dell'intera struttura territoriale regionale, concorrono gli enti territoriali operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica degli interventi di settore, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale.

(3)

3. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti i cui contenuti prevedono nuove zone omogenee D e H, come definite dal PURG approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG, ovvero l'ampliamento delle stesse non finalizzato a insediamenti singoli esistenti, non rientranti nella fattispecie delle varianti di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies, oltre a quanto disposto in materia di contenuti, procedure di adozione e approvazione, nonché di validità temporale e salvaguardia ai sensi degli articoli 63 bis e 63 ter, deve dimostrare e documentare tutte le condizioni riportate nel comma 5 e rispettare i criteri operativi eventualmente indicati nel regolamento di cui all'articolo 61. Le condizioni di cui al presente articolo sono asseverate da progettista abilitato a cura del soggetto richiedente la variante.

(4)(5)(6)(11)

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle zone omogenee D4, come definite dal PURG, e destinate agli insediamenti industriali per attività estrattive esistenti.

(7)

5. Nelle more dell'entrata in vigore dello strumento di pianificazione regionale in sostituzione del PURG, le condizioni per la previsione di nuove zone omogenee D e H o l'ampliamento delle stesse non finalizzato a insediamenti singoli esistenti, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies in sostituzione di altra zona, sono:

a) nuovo o diverso fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati che non può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle zone esistenti disponibili ovvero la modifica delle relative norme di attuazione;

b) la saturazione o l'occupazione per una superficie superiore al 75 per cento delle aree già destinate alle funzioni insediative relative al nuovo o diverso fabbisogno insediativo;

c) per le zone industriali:

1) l'assenza di convenienza economica o la sussistenza di problematiche logistico-funzionali per I'insediamento nelle zone omogenee D1 individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente o nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali);

2) la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015;

d) per le aree commerciali:

1) la congruità con i piani comunali di settore del commercio e la conformità di questi alla vigente normativa, se nella zona H sono ammessi esercizi di vendita di grande struttura;

2) la compatibilità viabilistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di media e grande struttura.

(8)(12)(13)(14)(15)

6. Sono consentite, previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano:

a) la trasformazione in zone per insediamenti residenziali o extraresidenziali, di zone in cui insistono insediamenti zootecnici anche di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) e distanti da zone residenziali meno di 200 metri, purché la trasformazione sia preordinata alla dismissione o conversione degli insediamenti zootecnici esistenti;

b) l'ampliamento degli insediamenti zootecnici esistenti in termini di superficie coperta e consistenza, anche in deroga all'articolo 38 delle norme di attuazione del PURG e fino alla distanza minima di 200 metri o fino alla distanza minima degli immobili abitativi eventualmente preesistenti e non connessi all'attività al fine di garantire la conservazione o l'aumento della capacità produttiva secondo quanto previsto dalle leggi di settore.

(9)

7.

( ABROGATO )

(2)(10)

8. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali unicamente ai fini di assicurare l'equiparazione alle zone omogenee indicate dal PURG, come delineato nel comma 3.

9. Al fine di garantire le equiparazioni di cui al comma 8, il Comune può richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilità preliminarmente alla deliberazione di cui al comma 8.

Note:

Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 21/2015

Parole sostituite alla lettera e) del comma 7 da art. 51, comma 1, L. R. 29/2017

Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 6/2019

Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 6/2019

Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 7, lettera c), L. R. 6/2019

Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 6/2019

Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 7, lettera e), L. R. 6/2019

Comma 5 sostituito da art. 3, comma 7, lettera f), L. R. 6/2019

Comma 6 sostituito da art. 3, comma 7, lettera g), L. R. 6/2019

10  Comma 7 abrogato da art. 3, comma 7, lettera h), L. R. 6/2019

11  Parole aggiunte al comma 3 da art. 35, comma 5, lettera a), L. R. 10/2023

12  Parole aggiunte al comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 1), L. R. 10/2023

13  Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 2), L. R. 10/2023

14  Parole sostituite alla lettera c) del comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 3), L. R. 10/2023

15  Parole soppresse al numero 1) della lettera d) del comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 4), L. R. 10/2023

Art. 63 sexies

(Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici)

(1)(11)

1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:

a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee esistenti all'1 maggio 2019, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E, F e di verde privato e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;

b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;

c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;

d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;

e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;

f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;

g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;

h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;

i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;

j) l'attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura;

k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione degli ambiti unitari d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti, se non nei casi e nei limiti di cui alla lettera d);

l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione attraverso modifiche normative e cartografiche che possono comportare l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni d'uso, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;

l bis) l'aggiornamento della carta delle aree edificate e urbanizzate.

(12)(13)(14)(15)(16)

1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune:

a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni; nella comunicazione il Comune precisa se il progetto di variante interessi beni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;

b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; a questo fine il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3;

c) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all'articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988, e di cui alla legge regionale 16/2009, o a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore.

(2)(6)

1 ter. Le varianti di cui al comma 1, lettera g), non sono soggette agli adempimenti di adeguamento al PPR di cui al comma 1 bis, lettera b), qualora siano finalizzate unicamente alla reiterazione o apposizione di vincoli urbanistici espropriativi o procedurali e non comportino modifiche alle previsioni azzonative e normative dello strumento urbanistico.

(10)

2. Il progetto di variante e la relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio comunale previo adeguamento alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 1 bis con propria deliberazione, pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale, nonché sul sito web del Comune.

(7)(17)

3. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.

4. Prima dell'approvazione della variante il Comune:

a)

( ABROGATA )

b) raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli altri Enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi;

c)

( ABROGATA )

d)

( ABROGATA )

e) acquisisce i pareri previsti dalle normative di settore in materia igienico-sanitaria e sicurezza qualora la variante incida sulle specifiche discipline.

(3)(4)(5)

5. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti alle intese con gli Enti di cui al comma 4 e approva la variante o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

(8)

6. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma.

7. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

9. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessarie per motivi di coerenza con le contestuali modifiche della parte di piano operativa.

9 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera f), qualora le opere da realizzare non risultino conformi agli obiettivi e strategie del piano struttura, le varianti di cui al presente articolo possono comportare le necessarie e connesse modifiche alla parte strutturale.

(9)

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2019

Comma 1 bis aggiunto da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

Lettera a) del comma 4 abrogata da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

Comma 1 bis sostituito da art. 5, comma 10, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 10, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole soppresse al comma 5 da art. 5, comma 10, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Comma 9 bis aggiunto da art. 5, comma 10, lettera d), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

10  Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

11  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 10/2023

12  Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 35, comma 6, lettera a), L. R. 10/2023

13  Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 35, comma 6, lettera a), L. R. 10/2023

14  Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 35, comma 6, lettera a), L. R. 10/2023

15  Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 35, comma 6, lettera b), L. R. 10/2023

16  Lettera l bis) del comma 1 aggiunta da art. 35, comma 6, lettera c), L. R. 10/2023

17  Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 6, lettera d), L. R. 10/2023

Art. 64

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche;

b) gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 (Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica);

c) la legge regionale 4 gennaio 1994, n. 1 (Disposizioni integrative alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di residenze agricole);

d) l'articolo 31 (Disposizioni transitorie in materia di pianificazione territoriale) della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31;

e) l'articolo 6 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (modificativo della legge regionale 52/1991);

f) i commi 2 e 3 dell'articolo 77 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (modificativi della legge regionale 52/1991);

g) l'articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (modificativo della legge regionale 52/1991);

h) il capo I (Modifiche a disposizioni della legge regionale 52/1991 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e di tutela del paesaggio) della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34;

i) l'articolo 82 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (modificativo della legge regionale 52/1991);

j) l'articolo 6 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 19 (modificativo della legge regionale 52/1991);

k) dall'articolo 23 all'articolo 27 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (modificativi della legge regionale 52/1991);

l) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (modificativa della legge regionale 52/1991);

m) i commi 22 e 28 dell'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativi della legge regionale 52/1991);

n) gli articoli da 1 a 18 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7 (modificativi della legge regionale 52/1991);

o) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativi della legge regionale 52/1991);

p) la lettera b) del comma 7 dell'articolo 3; le lettere c) e j) del comma 10 dell'articolo 4; il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (modificativi della legge regionale 52/1991);

q) l'articolo 18 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (modificativo della legge regionale 52/1991);

r) l'articolo 10 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 (modificativo della legge regionale 52/1991);

s) l'articolo 24 (Interpretazione autentica dell'articolo 131, comma 11, della legge regionale 52/1991) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25;

t) gli articoli 54, 60 e 68, comma 1, lettera t), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (modificativi della legge regionale 52/1991);

u) il secondo comma dell'articolo 1 e gli articoli 2, 3, 4 e 20 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilità);

v) gli articoli da 2 a 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia);

w) dall'articolo 3 all'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale).

Art. 65

(Rinvio)

(2)

1. Tutti i riferimenti alla legge regionale 52/1991, nonché agli articoli da 3 a 8 della legge regionale 30/2005 contenuti nelle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 66, si intendono riferiti alla presente legge per quanto compatibili.

2.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 19, L. R. 12/2008

Art. 66

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L'articolo 6, comma 2, gli articoli da 8 a 11, l'articolo 39, l'articolo 53, l'articolo 58, comma 4, l'articolo 61, comma 7, l'articolo 62, commi 5 e 6, e l'articolo 63, commi 3, 7, 8 e 9, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.