Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Articolo 63 quinquies
1. Al fine di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori riduzioni di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito delle relazioni e degli effetti territoriali indotti dall'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali, la Regione promuove misure e azioni di contenimento all'espansione delle zone produttive e della trasformazione fisica delle aree naturali e di riserva di biodiversità.
5. Nelle more dell'entrata in vigore dello strumento di pianificazione regionale in sostituzione del PURG, le condizioni per la previsione di nuove zone omogenee D e H o l'ampliamento delle stesse non finalizzato a insediamenti singoli esistenti, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies in sostituzione di altra zona, sono:
a) nuovo o diverso fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati che non può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle zone esistenti disponibili ovvero la modifica delle relative norme di attuazione;
b) la saturazione o l'occupazione per una superficie superiore al 75 per cento delle aree già destinate alle funzioni insediative relative al nuovo o diverso fabbisogno insediativo;
8. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali unicamente ai fini di assicurare l'equiparazione alle zone omogenee indicate dal PURG, come delineato nel comma 3.
9. Al fine di garantire le equiparazioni di cui al comma 8, il Comune può richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilità preliminarmente alla deliberazione di cui al comma 8.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 21/2015
2 Parole sostituite alla lettera e) del comma 7 da art. 51, comma 1, L. R. 29/2017
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 6/2019
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 6/2019
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 7, lettera c), L. R. 6/2019
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 6/2019
7 Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 7, lettera e), L. R. 6/2019
8 Comma 5 sostituito da art. 3, comma 7, lettera f), L. R. 6/2019
9 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 7, lettera g), L. R. 6/2019
10 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 7, lettera h), L. R. 6/2019
11 Parole aggiunte al comma 3 da art. 35, comma 5, lettera a), L. R. 10/2023
12 Parole aggiunte al comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 1), L. R. 10/2023
13 Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 2), L. R. 10/2023
14 Parole sostituite alla lettera c) del comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 3), L. R. 10/2023
15 Parole soppresse al numero 1) della lettera d) del comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 4), L. R. 10/2023