Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Art. 63
1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali siano state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita sulla base delle norme previgenti.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati alle prescrizioni di PTR in sede di approvazione.
3. Le procedure di autorizzazione paesaggistica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle in corso alla data di adeguamento di cui all'articolo 60, sono definite in base alla normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.
4. I procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo la normativa previgente.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 17, L. R. 12/2008
2 Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 18, L. R. 12/2008
3 Comma 9 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 16/2008
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 166, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5 Comma 5 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 21/2015
6 Comma 6 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 21/2015