Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Art. 60
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono di competenza della Regione nei seguenti casi:
a) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per interventi di nuova edificazione o di demolizione totale e ricostruzione, anche con ampliamento, volti a realizzare edifici con una volumetria finale superiore a 10.000 metri cubi nei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia; con una volumetria finale superiore a 5.000 metri cubi nei Comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria finale superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri Comuni della Regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;
b) riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei Comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri Comuni;
c) opere e interventi sui fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 42/2004, e individuati dal Piano paesaggistico regionale, nonché su alvei, sponde e argini dei medesimi, fatta eccezione per opere e interventi riguardanti il patrimonio edilizio realizzabili in attività edilizia libera o libera asseverata;
d) opere e interventi sulla linea di costa marittima e lagunare assunta, ai fini della sua delimitazione, dal Piano paesaggistico regionale;
e) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per opere e interventi che implichino movimenti di terra superiori a 50.000 metri cubi;
e bis) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al PPR, la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra alimentati da fonti di energia rinnovabile di potenza superiore a 1 MW;
f) opere e interventi di carattere sovracomunale;
7. I procedimenti non conclusi con l'adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 (Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009), sono conclusi dall'ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla medesima data.
Note:
1 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 15, L. R. 12/2008
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 12/2008
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 12/2008
4 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (B.U.R. 07/04/2010, n. 14), l'illegittimità costituzionale del comma 1, limitatamente alle parole "Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR". Il testo coordinato del comma 1 viene pertanto adeguato come da pronunciamento della Corte.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 4, lettera a), L. R. 17/2010
6 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 66, comma 4, lettera b), L. R. 17/2010
7 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 66, comma 4, lettera c), L. R. 17/2010
8 Parole sostituite al comma 4 da art. 66, comma 4, lettera d), L. R. 17/2010
9 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2013
10 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 14/2020
11 Lettera e bis) del comma 3 aggiunta da art. 4, comma 22, L. R. 16/2021
12 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
13 Parole sostituite alla lettera g) del comma 3 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024