Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivitā edilizia e del paesaggio.
Art. 56
1. Ai sensi e per le finalitā degli articoli 137, 138 e 141 bis, del decreto legislativo 42/2004, č istituita presso la struttura regionale competente in materia di paesaggio la Commissione regionale per il paesaggio.
3. Qualora la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali, la Commissione č integrata da un soggetto designato dalla struttura regionale competente in materia di alberi monumentali.
4. I soggetti indicati al comma 2, lettera e), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di paesaggio i nominativi e i curricula delle terne designate entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina della Commissione regionale per il paesaggio a prescindere dall'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettera e).
5. Per la validitā della seduta č necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e i pareri sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. La Commissione resta in carica cinque anni.
7. La partecipazione alle sedute della Commissione regionale per il paesaggio non comporta la corresponsione di alcuna indennitā, gettone di presenza o rimborso spese.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 66, comma 2, L. R. 17/2010
2 Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 9/2019