Art. 26
(Requisiti per la pianificazione sovracomunale)
1. La pianificazione sovracomunale coinvolge il territorio di Comuni contermini in numero non inferiore a cinque, oppure non inferiore a un terzo dei Comuni della provincia, o con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti.
2. La funzione della pianificazione sovracomunale č svolta con le modalitā degli articoli 27 e 28.
3. Il Comune capoluogo, la Comunitā montana e la Cittā metropolitana possono svolgere singolarmente la funzione della pianificazione sovracomunale.