Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 63 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008
2 Articolo 63 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008
3 Articolo 63 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008
4 Articolo 57 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 14/2013
5 Articolo 59 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2013
6 Articolo 63 quinquies aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 21/2015
7 Articolo 57 ter aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 29/2017
8 Articolo 62 bis aggiunto da art. 10, comma 5, L. R. 12/2018
9 Articolo 63 sexies aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2019
10 Articolo 57 quater aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 15/2020
11 Articolo 60 bis aggiunto da art. 103, comma 1, L. R. 6/2021
PARTE I
 URBANISTICA
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
b) interesse regionale: l'interesse pubblico di tutela e impiego della risorsa essenziale, che in relazione al grado di coinvolgimento del territorio regionale impone alla Regione l'esercizio della funzione della pianificazione territoriale;
c) risorsa essenziale di interesse regionale: la risorsa essenziale che supera la soglia di interesse regionale, la cui tutela e impiego è disciplinata dal piano territoriale regionale;
d) piano territoriale regionale (PTR): lo strumento di pianificazione territoriale regionale con il quale la Regione svolge le proprie funzioni di pianificazione territoriale regionale e di tutela e impiego delle risorse essenziali di interesse regionale;
e) pianificazione comunale: la funzione di pianificazione generale, territoriale e urbanistica del Comune che si articola nei livelli strutturale e operativo;
f) pianificazione sovracomunale: la funzione di pianificazione generale, territoriale e urbanistica degli enti pubblici territoriali svolta nei modi previsti dalla legge;
g) piano strutturale comunale (PSC): lo strumento di pianificazione del Comune che definisce gli indirizzi, le prescrizioni, nonché gli obiettivi strategici per la pianificazione dell'intero territorio comunale;
h) piano operativo comunale (POC): lo strumento urbanistico del Comune che stabilisce le regole per la conservazione, valorizzazione, organizzazione e trasformazione di tutto il territorio comunale, individuando le azioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSC;
i) documento preliminare di piano (DPP): il documento che contiene lo schema dell'assetto del territorio e individua limiti e condizioni di trasformazione per lo sviluppo sostenibile;
j) conferenza di pianificazione: la sede istituzionale per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione del PSC e sue varianti, nella quale si acquisiscono intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati delle amministrazioni pubbliche coinvolte;
k) intesa di pianificazione: lo strumento di copianificazione tramite il quale Regione e Comune condividono i contenuti del PSC, che incidono sulla tutela e sull'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale individuate nel PTR;
l) piani attuativi comunali (PAC): l'insieme degli strumenti urbanistici di iniziativa pubblica e privata previsti dalla legge per dare attuazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale;
m)   ( ABROGATA )
n) Ente di pianificazione intercomunale (EPI): l'ente pubblico con personalità giuridica costituito per l'esercizio della pianificazione sovracomunale con le modalità di cui all'articolo 29;
o) perequazione urbanistica: la tecnica che assicura la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili inclusi in un predeterminato ambito, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;
p) compensazione urbanistica: la tecnica che consente al Comune di convenire con i proprietari la cessione di aree destinate a servizi, a fronte di diritti edificatori di pari valore da utilizzare in ambiti a ciò preventivamente destinati;
q) compensazione territoriale: la tecnica in base alla quale i Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione sovracomunale in forma associata convengono di compensare diritti edificatori con equivalenti valori di natura urbanistica o economica;
r) sistema informativo territoriale regionale (SITER): la banca dati informatica nella quale sono raccolti, elaborati e interpretati i dati numerici e di documentazione cartografica riguardanti le dinamiche del territorio;
s) osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio: l'attività che consente alla Regione il monitoraggio sugli strumenti urbanistici vigenti, nonché dell'attività edilizia e della tutela del paesaggio sul territorio regionale;
t) WebGIS: piattaforma informatica dedicata alla consultazione di informazioni di carattere territoriale nella loro consistenza grafica e alfanumerica;
u) osservazioni: deduzioni motivate presentate dai soggetti indicati dalla legge nei confronti di strumenti che non hanno effetto conformativo della proprietà;
v) opposizioni: eccezioni motivate presentate dai soggetti indicati dalla legge nei confronti di strumenti urbanistici che hanno effetto conformativo della proprietà.
Note:
1 Lettera m) del comma 1 abrogata da art. 66, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera f), L. R. 20/2016
TITOLO II
 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Capo I
 Pianificazione territoriale regionale
Art. 10
 (Formazione del PTR)
1. La formazione del PTR e delle sue varianti avviene con le metodologie di Agenda 21 e in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alle successive norme di recepimento.
2. La Giunta regionale predispone il progetto di PTR e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. La Giunta regionale valuta il parere del Consiglio delle autonomie locali ed elabora il progetto definitivo di PTR.
4. Il progetto definitivo di PTR è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta ed è adottato, eventualmente modificato sulla base del parere consiliare, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Decorso infruttuosamente il termine si prescinde dal parere.
6. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 5, il PTR è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato contestualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Il PTR entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. I contenuti prescrittivi derivanti da norme statali e comunitarie successive alla data di approvazione del PTR sono recepiti nel PTR entro centoventi giorni con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Capo II
 Piani regionali di settore e piani territoriali infraregionali
Art. 14
1. I piani territoriali infraregionali sono gli strumenti di pianificazione di enti pubblici ai quali è attribuita per legge una speciale funzione di pianificazione territoriale per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Il piano territoriale infraregionale si conforma alle prescrizioni del PTR e contiene una relazione di coerenza alle previsioni del PTR.
2 bis. Qualora il piano territoriale infraregionale o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, l'ente di cui al comma 1 provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. L'ente di cui al comma 1 adotta il piano territoriale infraregionale o sua variante adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza.
3. I Piani territoriali infraregionali si armonizzano con gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della presente legge e sono approvati dal Presidente della Regione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 11/2009
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 11/2009
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, comma 2, L. R. 3/2015
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 101, comma 1, L. R. 6/2021
Capo III
 Strumenti e contenuti della pianificazione comunale
Art. 17
 (Procedura di formazione del PSC)
1. Il Consiglio comunale impartisce alla Giunta comunale le direttive per la predisposizione del PSC e delle sue varianti e le comunica ai soggetti di cui all'articolo 18, comma 3.
2. Il Comune elabora il documento preliminare di piano, lo approva e convoca la conferenza di pianificazione con le modalità di cui all'articolo 18.
3. Il Comune richiede alla Regione l'intesa di pianificazione sul PSC, ai sensi dell'articolo 19.
4. Il Consiglio comunale adotta il PSC nel rispetto dell'intesa con la Regione.
5. Il Comune pubblica l'avviso di adozione del PSC sul Bollettino Ufficiale della Regione e contestualmente deposita il PSC presso la propria sede per trenta giorni, entro i quali chiunque può formulare osservazioni.
6. Il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni e approva il PSC qualora non siano introdotte modifiche ai contenuti dell'intesa. Il PSC approvato è trasmesso alla Regione.
7. Il Comune richiede alla Regione una nuova intesa, qualora, in sede di approvazione, modifichi i contenuti di PSC, già oggetto di intesa.
8. La struttura regionale competente conferma, entro sessanta giorni dalla ricezione del PSC approvato, il rispetto dell'intesa di pianificazione. Decorso il predetto termine, nel silenzio dell'Amministrazione regionale, il PSC si intende conforme all'intesa. L'avviso di approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
9. La struttura regionale competente, qualora il PSC approvato non rispetti i contenuti dell'intesa, informa la Giunta regionale e restituisce gli atti al Comune.
10. Il PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.
11. Il PSC approvato in mancanza o in difformità dell'intesa di pianificazione è inefficace.
12. Il PSC è assoggettato alle metodologie di Agenda 21 e alla procedura di VAS.
Art. 18
 (Conferenza di pianificazione)
1. Il Comune convoca e presiede la conferenza di pianificazione per formare e variare il PSC.
2. La conferenza verifica la completezza e l'aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio, raccoglie e integra le valutazioni dei soggetti partecipanti. La conferenza, se richiesta, esprime valutazioni preliminari sul DPP.
3. La Regione, la Provincia territorialmente competente, i soggetti pubblici che svolgono funzioni pianificatorie, le Amministrazioni statali competenti, nonché i Comuni contermini sono convocati di diritto al fine del raggiungimento delle intese o degli atti di assenso.
4. Il Comune ha facoltà di convocare altri soggetti pubblici.
5. Nella conferenza di pianificazione sono prioritariamente promosse le intese necessarie a definire le previsioni urbanistiche di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché di quelli ricadenti in ambito territoriale di competenza di soggetti di diritto pubblico ai quali leggi statali o regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione.
6. Il verbale della conferenza di pianificazione, contenente l'acquisizione di intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente e rilasciati dalle Amministrazioni dello Stato nella conferenza di pianificazione, sostituisce le procedure di acquisizione degli atti per la formalizzazione di intese e concerti e di rilascio di nulla osta, autorizzazioni e assensi.
7. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il procedimento della conferenza di pianificazione è disciplinato dal Comune.
Art. 21
 (Piano operativo comunale)
1. Il Piano operativo comunale, predisposto dal Comune in conformità delle previsioni del PSC, ha efficacia conformativa della proprietà e durata indeterminata. È facoltà di ogni Comune adottare e approvare il POC singolarmente o con modalità sovracomunale. Il POC sovracomunale è adottato e approvato dai medesimi organi che hanno approvato il PSC sovracomunale.
3. Il POC non può contenere previsioni che abbiano effetti significativi sull'ambiente tali da incidere sulla procedura di VAS fatta nel PSC.
Art. 24
 (Accelerazione di procedure)
1. L'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC, ferma restando la conformità al PSC.
3. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Regione e determina le variazioni del PSC e, ove necessario, del POC, nel rispetto del PTR, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale a pena di decadenza entro trenta giorni. L'accordo di programma diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione del Presidente della Regione. L'accordo di programma produce gli effetti del verbale della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 18, comma 6, nonché dell'intesa di cui all'articolo 19.
4. I soggetti indicati all'articolo 18, comma 3, partecipano all'accordo di programma in relazione agli interessi e alle competenze coinvolti.
5. All'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno, o, in alternativa, il progetto preliminare dell'opera pubblica oggetto dell'accordo.
7. Il competente organo istituzionale del soggetto di cui all'articolo 28 provvede alla ratifica di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui la variante urbanistica incida sugli strumenti di pianificazione sovracomunale.
Art. 25
 (Piani attuativi comunali)
2 bis. Qualora il PAC o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. Il Comune adotta il PAC adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza. L'obbligo di acquisizione del parere di adeguamento del competente organo ministeriale non opera nei casi di strumenti urbanistici attuativi e di loro varianti, qualora non aventi valore di variante al piano regolatore generale comunale e adottati successivamente all'entrata in vigore della conformazione dello strumento urbanistico generale.
4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione dei PAC comporta la pubblica utilità delle opere.
5. Il Comune, su richiesta del proponente un PAC di iniziativa privata, può attribuire all'atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali varianti al titolo abilitativo edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.
6. I rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PAC sono regolati da convenzione tra Comune e proponente, approvata dalla Giunta comunale contestualmente al PAC.
7. Il PAC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 12/2008
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 6/2019
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 102, comma 1, L. R. 6/2021
4 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 5, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Capo IV
 Pianificazione sovracomunale
Art. 30
 (Contenuti della pianificazione sovracomunale)
1. La funzione della pianificazione sovracomunale si esercita, nel rispetto delle procedure di cui al capo III del presente titolo e delle prescrizioni di PTR, mediante lo strumento del PSC, che considera come territorio quello dei Comuni interessati.
3. I Comuni che non svolgono la funzione della pianificazione sovracomunale possono approvare strumenti urbanistici o loro varianti nelle fattispecie di cui al comma 2, lettere a) e b), esclusivamente per adeguare le attività già insediate nelle zone industriali, artigianali, commerciali, turistiche e residenziali esistenti ad obblighi derivanti da normative regionali, statali e comunitarie.
4. Nuove zone industriali, artigianali, commerciali, turistiche e residenziali di espansione non sono ammesse, se non in sede di pianificazione sovracomunale, salvo diversa prescrizione di PTR.
5. L'ampliamento delle zone industriali, artigianali, commerciali, turistiche e residenziali di espansione nei Comuni che non svolgono la pianificazione sovracomunale è ammesso nei limiti del PTR.
6. La Regione è autorizzata a concedere contributi, nella misura stabilita dalla legge annuale di bilancio, ai soggetti di pianificazione sovracomunale per la redazione degli strumenti di pianificazione sovracomunale.
Capo V
 Perequazione urbanistica e compensazione territoriale
TITOLO III
 INFORMATIZZAZIONE E MONITORAGGIO
Art. 34
 (Informatizzazione degli strumenti urbanistici)
1. La Regione e il Comune formano i propri strumenti di pianificazione territoriale e le loro varianti con metodologie informatiche standardizzate, secondo modalità stabilite ai sensi del presente articolo.
2. Gli strumenti di pianificazione territoriale adottati e approvati, formati con le metodologie informatiche di cui al comma 1, sono inseriti nel Sistema territoriale regionale (SITER). L'inserimento dei piani nel SITER costituisce certificazione di conformità all'originale.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità tecniche da assumere nella redazione degli strumenti di pianificazione e negli atti di convalida secondo modelli standardizzati.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 12/2018
Art. 35
 (Supporti informativi e cartografici)
1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale provvede all'organizzazione di una banca dati informatica, nella quale sono raccolti, elaborati e interpretati i dati numerici e di documentazione cartografica, riguardanti le dinamiche del territorio.
2. I soggetti che approvano PSC, POC e PAC trasmettono alla Regione copia dei piani medesimi in formato elettronico secondo le modalità, i tempi e le specifiche di cui all'articolo 34. In caso di omessa o ritardata trasmissione la Giunta regionale adotta i provvedimenti conseguenti all'inadempimento, anche nominando un commissario ad acta. Il commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali.
3. È fatto obbligo agli uffici regionali, alle Province, ai Comuni e agli altri enti pubblici di inviare periodicamente alla struttura di cui al comma 1 le informazioni territoriali a disposizione per l'implementazione della banca dati informatica.
4. La struttura di cui al comma 1 fornisce i supporti tecnici, informatici e cartografici per la formazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale, nonché i supporti tecnici e cartografici di base per la predisposizione di cartografie tematiche da curare in collaborazione con le altre Direzioni dell'Amministrazione regionale.
5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità tecniche da assumere nell'organizzazione della banca dati informatica, secondo modelli standardizzati.
Art. 36
1. La Regione pubblica annualmente il Rapporto sullo stato del territorio del Friuli Venezia Giulia con il quale dà conto della condizione del territorio nell'anno precedente anche in comparazione con la condizione accertata negli anni antecedenti quello oggetto d'esame. Il rapporto dà conto inoltre dell'attività di pianificazione svolta dalla Regione e dai Comuni. Il Rapporto è messo a dispozione del pubblico in formato elettronico.
3. Il Rapporto comunale di cui al comma 2, è redatto dal Comune che può avvalersi del soggetto cui è stata delegata, singolarmente o in forma sovracomunale, la funzione della pianificazione strutturale, sulla base delle specifiche indicate dal regolamento di cui all'articolo 61. In caso di omessa o ritardata trasmissione alla Regione entro i termini di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta i provvedimenti conseguenti all'inadempimento, anche nominando un commissario ad acta. Il commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 12/2008
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 36, comma 1, L. R. 21/2013
PARTE II
 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008
2 Comma 7 ter aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008
3 Comma 7 quater aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008
4 Comma 7 quinquies aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008
5 Comma 7 sexies aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008
6 Comma 7 septies aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008
7 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
Art. 40
 (Interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)
1. Gli interventi relativi ad impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche, da realizzare in area agricola sono individuati dal POC o dal PRGC nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modifiche.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 60, L. R. 11/2011
2 Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 4, comma 61, L. R. 11/2011
3 Comma 1 bis abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 19/2012
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 3, L. R. 10/2023
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 4, L. R. 12/2008
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 5, L. R. 12/2008
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 6, L. R. 12/2008
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 7, L. R. 12/2008
2 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 8, L. R. 12/2008
3 Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 8, L. R. 12/2008
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 9, L. R. 12/2008
5 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 9, L. R. 12/2008
6 Comma 1 quater aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 2/2009
7 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 2/2009
8 Comma 1 quater abrogato da art. 19, comma 1, lettera i), L. R. 16/2009
9 Comma 1 quinquies abrogato da art. 19, comma 1, lettera i), L. R. 16/2009
10 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 10, L. R. 12/2008
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 11, L. R. 12/2008
3 Comma 3 ter aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 16/2008
4 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 12/2008
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 3/2011
PARTE III
 PAESAGGIO
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 55
 (Beni paesaggistici)
1. I beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, sono individuati dal piano paesaggistico regionale (PPR) e dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2013
Art. 56
1. Ai sensi e per le finalità degli articoli 137, 138 e 141 bis, del decreto legislativo 42/2004, è istituita presso la struttura regionale competente in materia di paesaggio la Commissione regionale per il paesaggio.
3. Qualora la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali, la Commissione è integrata da un soggetto designato dalla struttura regionale competente in materia di alberi monumentali.
4. I soggetti indicati al comma 2, lettera e), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di paesaggio i nominativi e i curricula delle terne designate entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina della Commissione regionale per il paesaggio a prescindere dall'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettera e).
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e i pareri sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. La Commissione resta in carica cinque anni.
7. La partecipazione alle sedute della Commissione regionale per il paesaggio non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 66, comma 2, L. R. 17/2010
2 Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 57
1. In attuazione dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004, la Regione disciplina il procedimento di pianificazione paesaggistica.
2. Il PPR è elaborato, adottato e approvato, con i contenuti e le modalità di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004, per l'intero territorio regionale, fatta salva la possibilità di disciplinare, in accordo con i competenti organi statali, specifici ambiti territoriali considerati prioritari e singole categorie di beni paesaggistici.
3. La Regione, al fine di elaborare il quadro conoscitivo rappresentativo dei valori identitari del territorio derivanti dai fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, attiva una piattaforma informatica, nella quale le amministrazioni pubbliche possono far confluire i relativi dati, documenti e contributi. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le condizioni e le modalità per il funzionamento della piattaforma informatica.
4. La Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi enti accordi per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del PPR per specifici ambiti territoriali, ai sensi del comma 2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.
5. La Regione attiva strumenti di concertazione e partecipazione, con facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni e soggetti individuali e collettivi portatori di interessi diffusi.
8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte sul PPR.
9. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6.
10. Il PPR è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
11. Il PPR approvato ai sensi del comma 10 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
12. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 143, comma 9, del decreto legislativo 42/2004, il PPR diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 144 dello stesso decreto legislativo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2013
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 15/2016
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 4, L. R. 25/2016
4 Parole soppresse al comma 7 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
5 Comma 12 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017
Art. 57 bis
1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico al piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'Ente Parco conforma o adegua il PCS alle previsioni del PPR ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 17 della legge regionale 42/1996 ed entro i termini stabiliti dal PPR. La partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento è assicurata in applicazione dell'articolo 57 ter.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 14/2013
2 Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
3 Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017
Art. 57 ter
1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PPR, ai sensi dell' articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004 , secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica, entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. I predetti termini sono rideterminati in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 103 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi).
2. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 29/2017
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 6/2019
3 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2020
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 5, L. R. 22/2020
Art. 57 quater
5. Sino alla concessione dei contributi regionali per la conformazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Legge di stabilità 2020), e comunque sino al 31 dicembre 2023, le varianti generali di cui al comma 2, lettera b), possono essere oggetto di mero adeguamento al PPR.
7. Ai fini della verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al comma 2, lettere a) e b), conformati al PPR e approvati, alla Regione e al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici, acquisisce l'esito della verifica da parte del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 4 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali è richiesta al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.
7 bis. La Regione, dopo l'approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 dei PCS dei parchi naturali regionali o delle loro varianti generali di cui al comma 2, lettera c), conformati al PPR ai sensi dei dell'articolo 13, commi 7 e 8, delle NTA del PPR, acquisisce l'esito della verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, da parte del competente organo del Ministero della cultura. Nel caso di varianti ai PCS approvate successivamente alla conformazione è richiesta al competente organo del Ministero della cultura la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.
8. Per la concessione dei contributi agli enti interessati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), così come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 15/2020
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 72, comma 1, L. R. 8/2022
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 72, comma 2, L. R. 8/2022
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 72, comma 3, L. R. 8/2022
5 Lettera d) del comma 6 sostituita da art. 72, comma 4, L. R. 8/2022
6 Comma 7 bis aggiunto da art. 72, comma 5, L. R. 8/2022
7 Parole aggiunte al comma 4 da art. 35, comma 4, L. R. 10/2023
TITOLO II
 CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA
Art. 58
1. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.
2 bis. Sino all'adeguamento del regolamento regionale di cui al comma 1 al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, così come modificata dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164), nei termini di cui all'articolo 13, comma 2, del predetto decreto, trovano applicazione le più ampliative disposizioni di cui:
(4)
2 ter. I rinvii alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni), si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 12/2008
2 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (B.U.R. 07/04/2010, n. 14), l'illegittimità costituzionale del comma 1 e delle parole "a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica" del comma 2, come sostituiti dall'art. 2, comma 13, L.R. 12/2008. Il testo coordinato del comma 1 viene pertanto ripristinato nella versione antecedente alla sostituzione ed il comma 2 viene adeguato come da pronunciamento della Corte.
3 Articolo sostituito da art. 66, comma 3, L. R. 17/2010
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 29/2017
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 59
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della LR 21 ottobre 2008, n. 12, i Comuni titolari, ai sensi dell'articolo 60, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica, istituiscono e disciplinano una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I Comuni possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate dal piano paesaggistico regionale.
2 bis. Ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 42/2004, la partecipazione alle sedute della commissione di componenti dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 42/2004, per la partecipazione alle sedute assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, qualora, in ragione dell'interesse pubblico a garantire maggior efficacia nelle valutazioni, i Comuni ritengano di avvalersi di componenti esterni, in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, può essere riconosciuto e disciplinato, ai sensi del comma 2, un gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla seduta.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 14, L. R. 12/2008
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 70, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
3 Comma 4 abrogato da art. 70, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 14/2020
Art. 60
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono di competenza della Regione nei seguenti casi:
a) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per interventi di nuova edificazione o di demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento, volti a realizzare edifici con una volumetria finale superiore a 10.000 metri cubi nei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia; con una volumetria finale superiore a 5.000 metri cubi nei Comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria finale superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri Comuni della Regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;
b) riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei Comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri Comuni;
c) opere e interventi sui fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 42/2004, e individuati dal Piano paesaggistico regionale, nonché su alvei, sponde e argini dei medesimi, fatta eccezione per opere e interventi riguardanti il patrimonio edilizio realizzabili in attività edilizia libera o libera asseverata;
d) opere e interventi sulla linea di costa marittima e lagunare assunta, ai fini della sua delimitazione, dal Piano paesaggistico regionale;
e) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per opere e interventi che implichino movimenti di terra superiori a 50.000 metri cubi;
e bis) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al PPR, la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra alimentati da fonti di energia rinnovabile di potenza superiore a 1 MW;
f) opere e interventi di carattere sovracomunale;
g) opere e interventi assoggettati a conformità urbanistica ai sensi della disciplina regionale.
7. I procedimenti non conclusi con l'adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 (Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009), sono conclusi dall'ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla medesima data.
Note:
1 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 15, L. R. 12/2008
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 12/2008
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 12/2008
4 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (B.U.R. 07/04/2010, n. 14), l'illegittimità costituzionale del comma 1, limitatamente alle parole "Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR". Il testo coordinato del comma 1 viene pertanto adeguato come da pronunciamento della Corte.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 4, lettera a), L. R. 17/2010
6 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 66, comma 4, lettera b), L. R. 17/2010
7 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 66, comma 4, lettera c), L. R. 17/2010
8 Parole sostituite al comma 4 da art. 66, comma 4, lettera d), L. R. 17/2010
9 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2013
10 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 14/2020
11 Lettera e bis) del comma 3 aggiunta da art. 4, comma 22, L. R. 16/2021
Art. 60 bis
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate ai Comuni.
2. Il Comune delegato trasmette alla Regione, trimestralmente, un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, specificando, per ciascun provvedimento, gli estremi identificativi dell'atto e la tipologia dell'intervento autorizzato.
3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 146, comma 10, del decreto legislativo 42/2004. La struttura regionale competente in materia di paesaggio, accertata anche su istanza di parte l'inerzia del Comune delegato, diffida quest'ultimo a provvedere entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l'inerzia, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale delibera sull'esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, da scegliersi tra i soggetti iscritti ad apposito Albo, che provvede entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di parte. Fino alla data di nomina del commissario ad acta resta salva la facoltà del Comune delegato di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.
4. La Regione istituisce l'Albo dei commissari ad acta in materia paesaggistica cui possono richiedere l'iscrizione i soggetti interessati in possesso di diploma di laurea o diploma universitario attinente la materia del paesaggio, iscritti all'Albo o al Collegio professionale laddove esistente, e che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia per un periodo non inferiore ai dieci anni comprovato dal curriculum individuale. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del Comune delegato inerte.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 103, comma 1, L. R. 6/2021
PARTE IV
 POTESTÀ REGOLAMENTARE
Art. 61
 (Potestà regolamentare)
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato secondo i criteri di coamministrazione, partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare. La Commissione consiliare esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
3 bis. Con il regolamento di cui al comma 1 possono essere emanati criteri operativi a disciplina della formazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), qualora interessino zone omogenee D o H. I criteri operativi suindicati trovano applicazione nelle more di approvazione del PTR.
6. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.
7. Il regolamento di cui all'articolo 58, comma 4, è predisposto in conformità ai principi, ai criteri e secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 66, comma 5, L. R. 17/2010
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 4, L. R. 6/2019
3 Comma 5 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
PARTE V
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 62
2. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con i soggetti pubblici per gestire la raccolta e l'elaborazione dei dati.
3. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, secondo procedure e metodologie individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.
4. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono pubblicati con le metodologie informatiche individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.
5. La struttura regionale competente è autorizzata ad attuare, in collaborazione con l'ANCI, attività di formazione a favore dei dipendenti degli enti locali e lo svolgimento di un adeguato ciclo di informazione a favore delle categorie professionali e degli amministratori degli enti locali.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 12/2018
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 12/2018
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 7, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 63
1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali siano state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita sulla base delle norme previgenti.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati alle prescrizioni di PTR in sede di approvazione.
3. Le procedure di autorizzazione paesaggistica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle in corso alla data di adeguamento di cui all'articolo 60, sono definite in base alla normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.
4. I procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo la normativa previgente.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 17, L. R. 12/2008
2 Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 18, L. R. 12/2008
3 Comma 9 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 16/2008
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 166, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5 Comma 5 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 21/2015
6 Comma 6 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 21/2015
Art. 63 bis
3. Lo strumento urbanistico generale contiene:
a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonché di revisione o aggiornamento del piano medesimo;
b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;
c) la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;
d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifichino, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dallo strumento urbanistico generale;
e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di piano;
f) l'individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico generale per ciascuna zona;
g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti pubblici ai quali le leggi statali e regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi;
h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali);
i) l'individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici e i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione.
i bis) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dal comma 1 del medesimo articolo;
i ter) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 4, la documentazione per l'adeguamento al PPR recante i contenuti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.
5. Nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.
6. Lo strumento urbanistico generale contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi.
8. Il Consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a). Le direttive vengono portate a conoscenza dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle aziende che esercitano pubblici servizi, nonché dei Comuni contermini.
9. Il progetto di strumento urbanistico generale o una sua variante è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all'Amministrazione regionale che ne dà avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Lo strumento urbanistico generale adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 9, è depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.
11. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico generale possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
13. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché le intese con gli enti pubblici di cui al comma 3, lettera g), nei limiti della competenza degli enti stessi.
15. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale, il Consiglio comunale, si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 13 non siano raggiunte.
17. Ferma restando la disposizione di cui al comma 18, la Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui al comma 3, lettera a), nonché per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve regionali.
18 bis. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), per i quali è stato acquisito il parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, dopo l'approvazione, ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 7.
19. Nei procedimenti di cui ai commi 12 e 18 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 21, L. R. 22/2009
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 166, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4 Parole aggiunte al comma 16 da art. 13, comma 1, L. R. 13/2014
5 Parole aggiunte al comma 18 da art. 13, comma 2, L. R. 13/2014
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 21/2015
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 2, L. R. 21/2015
8 Parole soppresse al numero 1) della lettera b) del comma 7 da art. 16, comma 3, L. R. 21/2015
9 Parole sostituite al numero 2) della lettera b) del comma 7 da art. 16, comma 4, L. R. 21/2015
10 Parole sostituite al comma 20 da art. 16, comma 5, L. R. 21/2015
11 Comma 21 abrogato da art. 16, comma 6, L. R. 21/2015
12 Parole sostituite al comma 22 da art. 16, comma 7, L. R. 21/2015
13 Integrata la disciplina del numero 1) della lettera b) del comma 7 da art. 25, comma 2, L. R. 21/2015
14 Integrata la disciplina del numero 1) della lettera b) del comma 7 da art. 25, comma 3, L. R. 21/2015
15 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 5, lettera a), L. R. 6/2019
16 Parole sostituite al numero 2) della lettera b) del comma 7 da art. 3, comma 5, lettera b), L. R. 6/2019
17 Parole sostituite al comma 20 da art. 3, comma 5, lettera c), L. R. 6/2019
18 Parole sostituite al comma 22 da art. 3, comma 5, lettera d), L. R. 6/2019
19 Lettera i bis) del comma 3 aggiunta da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
20 Lettera i ter) del comma 3 aggiunta da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
21 Comma 8 bis aggiunto da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
22 Comma 8 ter aggiunto da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
23 Comma 12 sostituito da art. 104, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
24 Comma 18 bis aggiunto da art. 104, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 63 ter
2. Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell'articolo 63 bis si applica l'articolo 20 in materia di salvaguardia, nel termine massimo di due anni. Il Consiglio comunale, in sede di adozione delle direttive di cui all'articolo 63 bis, comma 8, può prevedere che sia adottata analoga sospensione per gli interventi che siano in contrasto con le direttive suddette. In tal caso alla deliberazione del Consiglio comunale deve essere allegato idoneo elaborato grafico con l'indicazione delle aree soggette a regime di salvaguardia.
3. Ai PRPC si applica la salvaguardia di cui al comma 2.
4. La salvaguardia non trova applicazione relativamente ai contenuti previsti dall'articolo 63 bis, comma 7, lettera a), numero 2).
5. Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell'articolo 63 bis si applica l'articolo 23 in materia di decadenza dei vincoli.
6. Nelle aree assoggettate a PRPC, nelle quali i vincoli e i limiti edificatori posti dalle norme di piano perdano efficacia per mancata adozione entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano medesimo dei relativi piani attuativi, precedentemente all'adozione delle varianti di cui all'articolo 23 è consentita l'adozione di PRPC, purché tali strumenti prevedano le attrezzature e i servizi necessari alle esigenze dei soggetti insediabili nelle aree interessate o sia dimostrato il soddisfacimento di tali esigenze dai servizi e dalle attrezzature pubbliche eventualmente esistenti, con l'osservanza delle prescrizioni di zona e degli indici edilizi previsti dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008
Articolo 63 quinquies
1. Al fine di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori riduzioni di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito delle relazioni e degli effetti territoriali indotti dall'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali, la Regione promuove misure e azioni di contenimento all'espansione delle zone produttive e della trasformazione fisica delle aree naturali e di riserva di biodiversità.
5. Nelle more dell'entrata in vigore dello strumento di pianificazione regionale in sostituzione del PURG, le condizioni per la previsione di nuove zone omogenee D e H o l'ampliamento delle stesse non finalizzato a insediamenti singoli esistenti, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies in sostituzione di altra zona, sono:
a) nuovo o diverso fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati che non può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle zone esistenti disponibili ovvero la modifica delle relative norme di attuazione;
b) la saturazione o l'occupazione per una superficie superiore al 75 per cento delle aree già destinate alle funzioni insediative relative al nuovo o diverso fabbisogno insediativo;
8. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali unicamente ai fini di assicurare l'equiparazione alle zone omogenee indicate dal PURG, come delineato nel comma 3.
9. Al fine di garantire le equiparazioni di cui al comma 8, il Comune può richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilità preliminarmente alla deliberazione di cui al comma 8.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 21/2015
2 Parole sostituite alla lettera e) del comma 7 da art. 51, comma 1, L. R. 29/2017
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 6/2019
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 6/2019
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 7, lettera c), L. R. 6/2019
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 6/2019
7 Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 7, lettera e), L. R. 6/2019
8 Comma 5 sostituito da art. 3, comma 7, lettera f), L. R. 6/2019
9 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 7, lettera g), L. R. 6/2019
10 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 7, lettera h), L. R. 6/2019
11 Parole aggiunte al comma 3 da art. 35, comma 5, lettera a), L. R. 10/2023
12 Parole aggiunte al comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 1), L. R. 10/2023
13 Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 2), L. R. 10/2023
14 Parole sostituite alla lettera c) del comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 3), L. R. 10/2023
15 Parole soppresse al numero 1) della lettera d) del comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 4), L. R. 10/2023
Art. 63 sexies
1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:
a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee esistenti all'1 maggio 2019, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E, F e di verde privato e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;
b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;
c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;
d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;
e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;
f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;
g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;
h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;
i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;
j) l'attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura;
k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione degli ambiti unitari d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti, se non nei casi e nei limiti di cui alla lettera d);
l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione attraverso modifiche normative e cartografiche che possono comportare l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni d'uso, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;
l bis) l'aggiornamento della carta delle aree edificate e urbanizzate.
1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune:
a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni; nella comunicazione il Comune precisa se il progetto di variante interessi beni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;
b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; a questo fine il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3;
3. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.
6. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma.
7. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.
8. Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
9. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessarie per motivi di coerenza con le contestuali modifiche della parte di piano operativa.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2019
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
3 Lettera a) del comma 4 abrogata da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
4 Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5 Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
6 Comma 1 bis sostituito da art. 5, comma 10, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 10, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Parole soppresse al comma 5 da art. 5, comma 10, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Comma 9 bis aggiunto da art. 5, comma 10, lettera d), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10 Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 10/2023
12 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 35, comma 6, lettera a), L. R. 10/2023
13 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 35, comma 6, lettera a), L. R. 10/2023
14 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 35, comma 6, lettera a), L. R. 10/2023
15 Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 35, comma 6, lettera b), L. R. 10/2023
16 Lettera l bis) del comma 1 aggiunta da art. 35, comma 6, lettera c), L. R. 10/2023
17 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 6, lettera d), L. R. 10/2023
Art. 64
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche;
b) gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 (Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica);
c) la legge regionale 4 gennaio 1994, n. 1 (Disposizioni integrative alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di residenze agricole);
h) il capo I (Modifiche a disposizioni della legge regionale 52/1991 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e di tutela del paesaggio) della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34;
v) gli articoli da 2 a 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia);
Art. 65
1. Tutti i riferimenti alla legge regionale 52/1991, nonché agli articoli da 3 a 8 della legge regionale 30/2005 contenuti nelle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 66, si intendono riferiti alla presente legge per quanto compatibili.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 19, L. R. 12/2008